Comune di Cascia NTA PRG –PO · 2017. 5. 3. · Il PRG Parte Operativa ha valore di programma...

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    INDICE

    TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI ...........................................................................................................................................3

    CAPO I – NORME GENERALI .....................................................................................................................................................3 ART. 1 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO ..........................................................................................................................................3 ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE NORME ........................................................................................................................3 ART. 3 - ELABORATI COSTITUTIVI ...................................................................................................................................................4 ART. 4 - CONTENUTI E FINALITA’ ....................................................................................................................................................4 ART. 5 - ATTUAZIONE DEI CONTENUTI ...........................................................................................................................................5

    CAPO II – DOTAZIONI TERRITORIALI E FUNZIONALI .................................................................................................................6 ART. 6 - DIMENSIONAMENTO DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI E FUNZIONALI ............................................................................6

    CAPO III – PARAMETRI URBANISTICI ED ECOLOGICI .................................................................................................................7 ART. 7 – APPLICAZIONE DEI PARAMETRI URBANISTICI ED ECOLOGICI ...........................................................................................7 ART. 8 - INDICI URBANISTICI ..........................................................................................................................................................8 ART. 9 - GRANDEZZE URBANISTICHE ED EDILIZIE ...........................................................................................................................8 ART. 10 - PARAMETRI ECOLOGICI...................................................................................................................................................8

    CAPO IV – CRITERI PEREQUATIVI ..............................................................................................................................................9 ART. 11 - PEREQUAZIONE URBANISTICA, COMPENSAZIONI E PREMIALITA' ..................................................................................9 ART. 12 – PEREQUAZIONE .............................................................................................................................................................9 ART. 13 – PREMIALITA’ ................................................................................................................................................................11 ART. 14 – COMPENSAZIONE ........................................................................................................................................................11

    TITOLO II – DISCIPLINA OPERATIVA DEGLI AMBITI DEI CENTRI EDIFICATI ................................................................................. 12

    CAPO I – INSEDIAMENTI ESISTENTI CHE RIVESTONO VALORE STORICO E PAESAGGISTICO ...................................................12 ART. 15 - CLASSIFICAZIONE .........................................................................................................................................................12 ART. 16 - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI EDILIZI .........................................................................................................................12 ART. 17 - UNITARIETÀ DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO .............................................................................................................12 ART. 18 - PARAMETRI URBANISTICI ED ECOLOGICI PER LE ZONE A ..............................................................................................13 ART. 19 - DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI NELLE ZONE A ............................................................................................................13

    CAPO II – INSEDIAMENTI PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI ESISTENTI ...............................................................................13 ART. 20 – CLASSIFICAZIONE .........................................................................................................................................................13 ART. 21 - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI EDILIZI .........................................................................................................................14 ART. 22 - UNITARIETÀ DEGLI INTERVENTI ....................................................................................................................................14 ART. 23 - DISCIPLINA DELLE ZONE B – NORME GENERALI. ...........................................................................................................15 ART. 24 - PARAMETRI URBANISTICI ED ECOLOGICI PER LE ZONE B ..............................................................................................16 ART. 25 - DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI NELLE ZONE B ............................................................................................................17

    CAPO III – NUOVI INSEDIAMENTI PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI ...................................................................................17 ART. 26 – CLASSIFICAZIONE .........................................................................................................................................................17 ART. 27 - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI EDILIZI .........................................................................................................................18 ART. 28 - UNITARIETÀ DEGLI INTERVENTI ....................................................................................................................................18 ART. 29 - DISCIPLINA DELLE ZONE CA ..........................................................................................................................................19 ART. 30 - DISCIPLINA DELLE ZONE CB ..........................................................................................................................................19 ART. 31 - DISCIPLINA DELLE ZONE CAPT .......................................................................................................................................21 ART. 32 - DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI NELLE ZONE C ............................................................................................................22

    CAPO IV – INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E PER SERVIZI ESISTENTI E DI NUOVA PREVISIONE ..................................................22 ART. 33 – CLASSIFICAZIONE .........................................................................................................................................................22 ART. 34 - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI EDILIZI .........................................................................................................................23 ART. 35 - UNITARIETÀ DEGLI INTERVENTI ....................................................................................................................................24 ART. 36 - DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI ...................................................................................................................................24 ART. 37 - DISCIPLINA DELLE ZONE DART .......................................................................................................................................25 ART. 38 - DISCIPLINA DELLE ZONE DA E DA1 .................................................................................................................................26 ART. 39 - DISCIPLINA DELLE ZONE DH E DH1 .................................................................................................................................26 ART. 40 - DISCIPLINA DELLE ZONE DI1 .......................................................................................................................................... 27 ART. 41 - DISCIPLINA DELLE ZONE DE ........................................................................................................................................... 27 ART. 42 - DISCIPLINA DELLE ZONE DL ...........................................................................................................................................28

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    ART. 43 - DISCIPLINA DELLE ZONE DM E DM1................................................................................................................................28 ART. 44 - DISCIPLINA DELLE ZONE DS ...........................................................................................................................................29

    CAPO V – INSEDIAMENTI PER ATTREZZATURE E SERVIZI .......................................................................................................29 ART. 45 – CLASSIFICAZIONE .........................................................................................................................................................29 ART. 46 - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI EDILIZI .........................................................................................................................30 ART. 47 - UNITARIETÀ DEGLI INTERVENTI ....................................................................................................................................31 ART. 48 - DISCIPLINA DELLE ZONE FA E FA1 ..................................................................................................................................31 ART. 49 - DISCIPLINA DELLE ZONE FPC E FPC1................................................................................................................................32 ART. 50 - DISCIPLINA DELLE ZONE FS E FS1 ...................................................................................................................................32 ART. 51 - DISCIPLINA DELLE ZONE FZ............................................................................................................................................32 ART. 52 - DISCIPLINA DELLE ZONE FP E FP1 ...................................................................................................................................32 ART. 53 - DISCIPLINA DELLE ZONE FR ...........................................................................................................................................33 ART. 54 - DISCIPLINA DELLE ZONE FT ...........................................................................................................................................33 ART. 55 - DISCIPLINA DELLE ZONE FVP E FVP1 ...............................................................................................................................34 ART. 56 - DISCIPLINA DELLE ZONE FVPRIV .....................................................................................................................................34 ART. 57 – ZONE DEL PARCO URBANO DEL FIUME CORNO – PU....................................................................................................35 ART. 58 – AREE PER LA SPIRITUALITA’ ..........................................................................................................................................35 ART. 59 – PERCORSO DELLA SPIRITUALITÀ...................................................................................................................................35

    CAPO VI – AVIOSUPERFICIE ....................................................................................................................................................36 ART. 60 – CLASSIFICAZIONE .........................................................................................................................................................36 ART. 61 - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI EDILIZI .........................................................................................................................36 ART. 62 - UNITARIETÀ DEGLI INTERVENTI ....................................................................................................................................36

    TITOLO III - INFRASTRUTTURE ................................................................................................................................................. 37

    ART. 63 - SISTEMA VIARIO CARRABILE E FASCE DI RISPETTO ....................................................................................................... 37 ART. 64 – RETE ESCURSIONISTICA COMUNALE ............................................................................................................................ 37 ART. 65 - STRUTTURA URBANA MINIMA ..................................................................................................................................... 37

    TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI ............................................................................................................................................ 38

    ART. 66 - VALIDITÀ DELLE PRESCRIZIONI GEOLOGICHE ................................................................................................................38 ART. 67 - AREE IN CONTRASTO CON LE PREVISIONI DI PRG .........................................................................................................39 ART. 68 - EDIFICI IN CONTRASTO CON LE DESTINAZIONI DI ZONA ...............................................................................................39 ART. 69 - VARIANTI CONSEGUENTI ALL’EMANAZIONE DI NUOVE NORME. .................................................................................39 ART. 70 - VALIDITÀ DELLA NORME ...............................................................................................................................................39 ART. 71 - MISURE DI SALVAGUARDIA ...........................................................................................................................................40

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    TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

    CAPO I – NORME GENERALI

    ART. 1 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

    1. Il Piano Regolatore Generale del Comune di Cascia è conforme alle disposizioni dettate dalla

    Legge Regionale 21 gennaio 2015, n. 1 “Testo unico del territorio e materie correlate”, vigente al

    momento della redazione dello stesso.

    ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE NORME

    1. Le presenti norme costituiscono, assieme agli elaborati e grafici del PRG-PARTE

    STRUTTURALE (PRG-PS) lo strumento con il quale l’Amministrazione Comunale di Cascia

    specifica la PARTE STRTTURALE (PRG-PO) E disciplina le previsioni urbanistiche e le

    trasformazioni nell’ambito delle macroaree. Sono strumento di programmazione e progettazione

    dello sviluppo armonico delle trasformazioni, di tutela e valorizzazione delle risorse ambientali,

    naturali, paesaggistiche, storico culturali ed economiche presenti nel territorio; sono finalizzate a

    garantire, inoltre, un ordinato sviluppo edilizio ed una elevata qualità della vita degli insediamenti.

    2. Le presenti norme si esplicano in applicazione delle indicazioni, modalità, criteri e limiti

    prescrittivi delle NTA del PRG Parte Strutturale le quali, in caso di contrasto, sono da intendersi

    prevalenti.

    3. Le presenti norme disciplinano, in conformità con il PRG Parte Strutturale e nel rispetto della

    LR 1/2015 le previsioni per il governo del territorio e pertanto non si applicano:

    A) Ai beni di interesse storico-architettonico, paesaggistico e ambientale e ambiti di tutela e di

    vincolo, individuati in termini fondiari negli elaborati prescrittivi del PRG PS ed afferenti al

    Titolo III delle NTA-PS ;

    B) Ambiti sottoposti a norme idrauliche e idrogeologiche, individuati in termini fondiari negli

    elaborati prescrittivi del PRG PS e afferenti all’Allegato 1 delle NTA-PS “norme geologiche-

    idrauliche”;

    C) Ambiti soggetti alle disposizioni in materia di inquinamento acustico, elettromagnetico,

    luminoso di cui al Capo III del Titolo V delle NTA-PS;

    D) Alla Disciplina dello spazio rurale di cui al Titolo II delle NTA-PS ad esclusione delle aree

    agricole potenzialmente trasformabili (art. 14 NTA-PS) che trovano la loro disciplina all’interno

    delle NTA-PO;

    4. Le presenti norme assorbono i contenuti di cui agli articoli 9 e 10 del Capo III, Titolo I delle NTA

    PS in materia di Parametri urbanistico-edilizi, ecologici e relative definizioni.

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    5. Esse hanno efficacia prevalente su altri regolamenti comunali in materia urbanistica ed

    edilizia; sono comunque soggette ad eventuali modificazioni derivanti dall’emanazione di

    normative sovraordinate di immediata applicazione.

    Le stesse norme sono invece subordinate:

    - alle modificazioni che intervengono per approvazione di leggi e regolamenti nazionali e

    regionali;

    - all’approvazione di Piani di Settore di iniziativa comunale relativamente alle zone per servizi

    ed attrezzature generali;

    - all’approvazione di progetti di opere pubbliche in variante al PRG nel rispetto della normativa

    vigente.

    6. Le presenti norme integrano le tavole grafiche del PRG-PO, ne determinano il contenuto e

    disciplinano l’attuazione delle previsioni in esse contenute

    7. Il PRG Parte Operativa ha valore di programma pluriennale di attuazione ai sensi dell’art. 13

    della Legge 28 gennaio 1977 n.10 e successive modificazioni e integrazioni, in coordinamento

    con il piano triennale dei lavori pubblici.

    ART. 3 - ELABORATI COSTITUTIVI

    1. La Sezione Operativa del PRG si compone dei seguenti elaborati:

    • RELAZIONE ILLUSTRATIVA

    • NORME ATTUATIVE DEL PIANO REGOLATORE PARTE OPERATIVA

    • ELABORATI CARTOGRAFICI IN SCALA 1:2.000 “INDIVIDUAZIONE MACROAREE

    URBANE E NUOVE PREVISIONI URBANISTICHE”

    ART. 4 - CONTENUTI E FINALITA’

    1. Il PRG Parte Operativa del Piano:

    a) individua e delimita le diverse parti o tessuti all’interno degli insediamenti esistenti, per i

    quali, in coerenza con i criteri stabiliti dal PRG, parte strutturale, ai sensi dell’articolo 21,

    comma 2, lettera c) della L.R. 1/2015, detta norme di conservazione, trasformazione, uso e

    relative modalità d’attuazione;

    b) individua, disciplinandone il recupero, le zone territorialmente degradate e le aree

    produttive e per servizi dismesse, nonché disciplina le aree destinate a insediamenti a

    rischio di incidente rilevante;

    c) individua e disciplina le infrastrutture per la mobilità, inclusa la rete escursionistica, non

    ricomprese nella parte strutturale, nel rispetto dei requisiti di cui al Titolo VI, Capo III della

    L.R. 1/2015 nonché le aree per servizi e i parchi urbani e territoriali;

    d) individua e disciplina, all’interno delle aree classificate dal PRG, parte strutturale, come

    zona agricola, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera g) della L.R. 1/2015, gli ambiti per

    nuovi insediamenti. L’estensione e capacità insediativa dei nuovi insediamenti è

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    programmata nel tempo valutandone la fattibilità in relazione alle reti tecnologiche, alle

    infrastrutture della mobilità e alle compatibilità paesaggistiche e ambientali. Il PRG, parte

    operativa, ne definisce inoltre i caratteri fissando, in relazione alla natura del sito e a quella

    orografica del suolo, nonché in rapporto alle preesistenze insediative, gli indici di

    utilizzazione anche ai fini della perequazione di cui al Capo V, le dotazioni territoriali e

    funzionali minime, le possibili destinazioni d’uso e le altezze massime;

    e) individua, applicando le linee guida di cui alla deliberazione della Giunta regionale

    164/2010, gli elementi insediativi, funzionali e infrastrutturali esistenti e di progetto che nel

    loro insieme costituiscono la struttura urbana minima di cui è necessario garantire

    l’efficienza in caso di eventi sismici allo scopo di ridurre la vulnerabilità sismica urbana;

    f) definisce gli adempimenti previsti al Titolo IV della L.R. 1/2015.

    g) disciplina le trasformazioni edilizie nel rispetto dei criteri, limiti e indirizzi del PRG Parte

    Strutturale e definisce parametri urbanistico-edilizi ed ecologici, di destinazione d’uso di

    zona, le modalità attuative di perequazione e compensazione delle stesse previsioni;

    h) definisce la quantità edificatoria mediante l’applicazione dell’indice di utilizzazione,

    eventualmente differenziato per parti di ambito o di situazioni insediative, che non si

    trovano in analoghe condizioni;

    i) stabilisce, ai sensi dell’art. 40 comma 2 lettera c), per le premialità e le compensazioni, il

    rapporto percentuale di incremento, non superiore al cento per cento, delle quantità

    edificatorie assegnate per i nuovi insediamenti, nonché l’incremento, non superiore a tre

    volte della SUC esistente, per le aree di recupero valutando per le stesse aree eventuali

    cambiamenti di destinazione d’uso;

    j) può prevedere, negli ambiti di trasformazione e in sede di piani attuativi o programmi

    urbanistici, impegni aggiuntivi di cui all’articolo 38, comma 1 della L.R. 1/2015, sulla base di

    un criterio di proporzionalità tra i costi sostenuti ed i benefici conseguiti dai privati,

    comprendenti anche opere esterne all’ambito stesso, comunque funzionali all’attuazione

    delle previsioni del PRG;

    k) disciplina gli interventi volti a perseguire le finalità di cui all’articolo 38, comma 2 e

    all’articolo 39 della L.R. 1/2015, tramite le premialità e le compensazioni, evidenziando la

    possibilità di utilizzare le quantità edificatorie attribuite in loco ovvero a distanza.

    l) definisce le scelte relative al sistema della viabilità, dei parcheggi e dell’organizzazione

    delle dotazioni di spazi pubblici.

    m) per le previsioni di nuove infrastrutture stradali, in parte identificate, nel PRG PS da corridoi

    di salvaguardia proporzionati all’interesse dell’infrastruttura, la Parte Operativa del PRG

    individua ulteriori tracciati da intendersi non vincolanti e la cui definizione in termini fondiari

    è demandata al progetto definitivo dell’infrastruttura medesima.

    ART. 5 - ATTUAZIONE DEI CONTENUTI

    1. Tutte le previsioni del PRG, parte operativa, ove non diversamente precisato, esplicitano le

    relative modalità di attuazione e hanno valore prescrittivo e conformativo nei confronti della

    proprietà e degli altri diritti reali

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    2. La specificazione dei contenuti e delle prescrizioni del PRG parte strutturale è effettuata

    mediante la disciplina dettata dal PRG parte operativa. L'attuazione delle previsioni del PRG

    avviene mediante:

    • intervento diretto: intervento che non necessita di titolo abilitativo e quello per il quale è

    richiesto il solo titolo abilitativo (Segnalazione certificata inizio attività – Permesso di costruire);

    • intervento diretto condizionato: intervento diretto di cui al punto precedente subordinato alla

    stipula di rapporti convenzionali;

    • intervento indiretto: intervento la cui attuazione è subordinata alla formazione di Piani

    Attuativi.

    3. Gli ambiti di applicazione dei Piani di cui al comma 1 sono identificati in termini fondiari nelle

    tavole grafiche di Piano come Comparti di Attuazione e sono disciplinati negli articoli relativi alle

    singole zone di PRG e loro articolazioni.

    4. Il PRG PO può individuare gli ambiti del territorio urbanizzato entro i quali le previsioni del PRG

    Parte strutturale si attuano tramite Programma urbanistico, con i contenuti, le finalità e le

    modalità previste all’art. 72 della L.R. 1/2015.

    5. I contenuti e gli indirizzi del PRG parte strutturale si attuano anche mediante piani di settore

    per specifiche materie oggetto di approfondimenti particolari (Piano del verde e della forestazione

    urbana, Piano del traffico, ecc.).

    CAPO II – DOTAZIONI TERRITORIALI E FUNZIONALI

    ART. 6 - DIMENSIONAMENTO DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI E FUNZIONALI

    1. Le dotazioni territoriali e funzionali, ai sensi del Regolamento regionale 18 febbraio 2015 n. 2,

    come dimensionate nel PRG parte strutturale ed esplicitate nelle presenti norme attuative,

    secondo un rapporto tra la superficie residenziale esistente e la popolazione attuale pari a 50

    mq/ab., esse vengono quantificate come segue:

    Dotazioni territoriali e funzionali al servizio degli insediamenti residenziali

    Dotazioni previste (mq/ab)

    A Istruzione – scuola materna e dell’obbligo

    4

    B Attrezzature di interesse comune

    4

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    C Spazi pubblici attrezzati a verde per il gioco e lo

    sport e urbanizzazione

    primaria

    5

    D Parcheggi e spazi per la raccolta differenziata e per

    le fermate del trasporto

    pubblico locale

    5

    Totale 18

    Dotazioni territoriali e funzionali di interesse comunale e sovra comunale

    CAPO III – PARAMETRI URBANISTICI ED ECOLOGICI

    ART. 7 – APPLICAZIONE DEI PARAMETRI URBANISTICI ED ECOLOGICI

    Dotazioni previste (mq/ab)

    A Attrezzature per la salute e l’assistenza

    25 mq/ab

    (Come esplicitato in

    Relazione illustrativa e

    relativamente ai Bacini di

    utenza del PRG PS)

    B Verde pubblico in parchi urbani e territoriali

    C Attrezzature per lo sport e le attività culturali

    D Grandi infrastrutture per il parcheggio

    E Infrastrutture tecnologiche

    F Istruzione superiore

    G Infrastrutture di protezione civile

    H Aree finalizzate a tutelare e riqualificare il

    patrimonio storico-

    ambientale

    Totale 25

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    1.Il P.R.G. esplicita la propria disciplina attraverso parametri urbanistici, edilizi ed ecologici, definiti

    dal Regolamento comunale per l’attività edilizia e dalle relative norme vigenti in materia.

    2. I parametri urbanistici ed ecologici trovano applicazione negli insediamenti prevalentemente

    residenziali esistenti da trasformare e completare, nei nuovi insediamenti prevalentemente

    residenziali, negli insediamenti produttivi, direzionali e per servizi di completamento e di nuovo

    impianto, nelle zone produttive e in quelle per servizi privati e pubblici, così come specificato nel

    PRG parte operativa.

    ART. 8 – INDICI, GRANDEZZE URBANISTICHE ED EDILIZIE

    1. Gli indici trovano la loro disciplina all’interno delle presenti nome attuative costituenti la Parte

    Operativa del vigente PRG e, ove rinviabili, all’interno del Regolamento Comunale per l’Attività

    Edilizia.

    2. Le grandezze urbanistiche ed edilizie trovano la loro definizione nel Regolamento Regionale

    18 febbraio 2015 n. 2 “Norme regolamentari attuative della legge regionale n. 1 del 21 gennaio

    2015 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate). Dove vengono definiti i criteri di

    calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle altezze e delle distanze relative alla edificazione.

    ART. 9 - FASCIA TRANSIZIONE BOSCHI.

    1. Qualora il perimetro dell’ambito urbano coincida con il perimetro dell’area boscata, la fascia di

    transizione all’interno dell’ambito medesimo, non potrà essere inferiore a m. 5,00. Detta misura

    dovrà essere rispettata anche nel caso in cui l’area boscata sia ricompresa, sia pure

    parzialmente, all’interno del perimetro dell’Ambito urbano.

    2. Gli interventi di demolizione e ricostruzione di immobili esistenti sono ammessi purché la

    ricostruzione avvenga fuori dalle fasce di transizione.

    3. Gli interventi di sbancamento e/o gli interrati non sono consentiti nella fascia di transizione di

    5,00 m sopra definita.

    4. Nel caso di insediamenti edilizi a distanza inferiore a 500 ml. dalle aree boscate, ai sensi

    dell'art. 15 della L.R. 28/2001, è fatto divieto di introdurre specie arboree diverse da quelle

    dell’Allegato 5 alla medesima norma.

    ART. 10 - PARAMETRI ECOLOGICI

    1. Ai fini della definizione dei parametri ecologici si fa riferimento Regolamento Regionale 18

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    febbraio 2015 n. 2 “Norme regolamentari attuative della legge regionale n. 1 del 21 gennaio 2015

    (Testo unico Governo del territorio e materie correlate).

    CAPO IV – CRITERI PEREQUATIVI

    ART. 11 - PEREQUAZIONE URBANISTICA, COMPENSAZIONI E PREMIALITA'

    1. Il PRG assume l’obiettivo di promuovere forme di perequazione, premialità e compensazione

    tra i proprietari delle aree interessate da previsioni di trasformazione, ai fini del perseguimento di

    un’equa distribuzione dei diritti edificatori.

    2. Tutte le zone insediabili in cui si articola il PRG-PO di Cascia sono idonee a generare quantità

    edificatorie per perequazione, premialità e compensazione, nel rispetto dei criteri e delle

    procedure previste al Titolo II, Capo V della L.R. 1/2015 nel rispetto dei limiti previsti ai commi 2 e

    3 dell’art. 36 della medesima norma. Laddove tale istituto non possa essere applicato a causa

    della necessità di conseguire obiettivi di interesse pubblico generale è previsto il ricorso a forme

    di compensazione, in base alle quali i diritti edificatori non goduti possono essere compensati

    mediante il trasferimento in altre aree edificabili secondo il principio di equivalenza dei valori

    immobiliari e sulla base delle modalità fissate dal PRG Parte operativa.

    3. Le premialità e le compensazioni conseguenti all’applicazione della presente norma, in termini

    di aree e di quantità edificatorie, possono incrementare le previsioni del PRG di non oltre il trenta

    per cento delle previsioni attuali fatto salvo quanto consentito dall’art. 95 c. 3 L.R. 1/2015.

    4. Le quantità edificatorie attribuite attraverso l'applicazione degli strumenti di cui sopra sono

    iscritte nel “Registro delle quantità edificatorie” per quanto previsto dall'art. 44 della L.R. 1/2015.

    I valori delle compensazioni e delle premialità vengono definiti sulla base di perizie tecnico -

    estimative e sono deliberate dal Comune nel rispetto di quanto disposto dall’art. 46 L.R. 1/2015.

    ART. 12 – PEREQUAZIONE

    1. La perequazione consiste nell’insieme delle tecniche e delle modalità di attuazione mediante

    attribuzione e cessione di quantità edificatorie, finalizzate a realizzare un’equa distribuzione dei

    costi e dei benefici prodotti dalla pianificazione e ad assicurare al Comune le aree per dotazioni

    territoriali e funzionali ed infrastrutture senza ricorso all’esproprio.

    2. La perequazione si applica negli ambiti destinati a nuovi insediamenti residenziali e alla

    realizzazione di attrezzature di interesse collettivo, nel rispetto dei limiti previsti ai commi 2 e 3

    dell’art. 36 L.R. 1/2015.

    L’individuazione delle aree è finalizzata alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale

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    sociale e attrezzature collettive;

    3. La capacità edificatoria riconoscibile si articola in due componenti: l’indice perequativo e

    l’indice pubblico.

    - L’indice perequativo genera diritti edificatori destinati al libero mercato e, in parte, all’edilizia

    sociale di iniziativa privata.

    - L’indice pubblico genera diritti edificatori riservati all’Amministrazione comunale per la

    promozione di interventi di edilizia residenziale sociale e per attrezzature collettive. L’indice

    pubblico sarà rapportato alla quantità di superficie interessata dalla perequazione urbanistica.

    4. Allo scopo di perseguire gli incrementi premiali la progettazione dovrà prevedere la seguente

    ripartizione:

    - un’area privata, articolata in una porzione destinata alla concentrazione della capacità

    edificatoria riconosciuta dal PRG PO e una porzione permeabile o di verde pubblico per garantire

    la qualità ecologico-ambientale dei nuovi interventi;

    - un’area destinata alle dotazioni territoriali, comprensiva della quota dovuta per legge come

    standard urbanistico, i suoli costituenti la quale vengono ceduti all’Amministrazione comunale a

    titolo gratuito. Essa comprende anche i suoli destinati a interventi di edilizia residenziale sociale

    5. L’indice territoriale perequato minimo può essere incrementato:

    a) per la cessione gratuita di aree all’Amministrazione Comunale maggiore del 20% della

    superficie territoriale e fino al 30% mq/mq 0,01 per ogni punto percentuale di incremento;

    b)per la cessione gratuita di aree all’Amministrazione Comunale maggiore del 30% della

    superficie territoriale mq 0,02/mq fino ad un indice massimo di mq 0,40;

    c) per la qualità architettonica e paesaggistica della soluzione proposta fino a mq 0,05/mq;

    d) per la integrazione infrastrutturale con il contesto urbano fino a mq 0,03/mq;

    e) per l’adozione di provvedimenti eco-sostenibili (ulteriori rispetto a quelli dovuti per legge) in

    materia di consumo di suolo, risparmio energetico, risparmio idrico, materiali utilizzati, fino a mq

    0,03/mq;

    f) per l’accoglimento di diritti edificatori remoti e/o di terzi nell’ambito della proposta, fino a mq

    0,03 mq;

    6. I diritti edificatori riconosciuti con l’indice perequativo a un’area possono essere oggetto di

    trasferimento in altra area, qualora l’Amministrazione intenda acquisire la prima come dotazione

    territoriale.

    Alle aree che ricevono i diritti edificatori composti dall’indice perequativo e dall’indice pubblico è

    riconosciuto anche un incremento dovuto da componenti di carattere premiale, perseguendo gli

    obiettivi di cui al comma 2 art. 38 L.R. 1/2015.

    Anche i diritti edificatori derivanti dall’indice pubblico, finalizzati alla realizzazione di edilizia

    residenziale sociale pubblica, possono essere oggetto di trasferimento allo scopo di garantire le

    condizioni di sostenibilità tecnica, economica e gestionale degli interventi.

    7. La contribuzione alle dotazioni territoriali potrà essere integrata o sostituita dalla realizzazione

  • Comune di Cascia NTA PRG –PO

    11

    di opere e attrezzature pubbliche, oppure di servizi di manutenzione urbana (perequazione

    integrata).

    ART. 13 – PREMIALITA’

    1. La premialità consiste nell’attribuzione da parte del comune a soggetti attuatori di

    trasformazioni edilizie e urbanistiche, di quantità edificatorie di incremento rispetto a quelle di

    base, a fronte di impegni aggiuntivi volti a migliorare la qualità edilizia, urbanistica ed ambientale,

    rispetto a quanto previsto da disposizioni statali e regionali. La premialità è attribuita anche per il

    trasferimento di edificabilità assegnata alle aree che l’Amministrazione intende acquisire, la

    realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale e può prevedere anche modifiche delle

    destinazioni d’uso, nonché trasferimenti o permute di aree. La concessione degli incrementi

    premiali non è dovuta nel caso che le citate procedure generino oneri a carico del Comune.

    2. Per gli impegni ricadenti in ambiti di nuova costruzione la percentuale massima di quantità

    edificatoria in incremento è stabilita nella misura massima del 50% della SUC di progetto mentre

    per quelli ricadenti su patrimonio esistente è stabilita nella misura massima del 100% della SUC

    esistente. La determinazione dell’incremento avviene con le modalità stabilite dall’art. 40 comma

    2 lettera d) della L.R. 1/2015. Rientra nell’ambito del presente articolo quanto elencato all’art. 38

    comma 2 della L.R. 1/2015.

    3. Per gli interventi finalizzati alla riqualificazione urbana, come la cessione a carico dei

    richiedenti di spazi già utilizzati o da destinare ad uso pubblico, ricadenti nelle aree oggetto di

    trasformazione, l’amministrazione attribuisce incrementi premiali fino ad un massimo del 30%

    della Suc esistente o di progetto per ogni proprietà interessata, nel rispetto dei parametri edilizi di

    zona e dei vincoli di carattere sovraordinato eventualmente presenti.

    La determinazione dell’incremento avviene con le modalità stabilite dall’art. 40 comma 2 lettera

    d) della L.R. 1/2015.

    4. La concessione degli incrementi premiali di cui sopra andrà regolata attraverso una

    convenzione o atto obbligo tra Comune e soggetti attuatori, anche con eventuale presentazione

    da parte di questi ultimi di idonee garanzie finanziarie.

    ART. 14 – COMPENSAZIONE

    1. La compensazione consiste nell’attribuzione da parte del Comune di quantità edificatorie a

    proprietari di immobili, a fronte di impegni onerosi di natura edilizia, urbanistica o ambientale non

    imposti dalle disposizioni legislative, ovvero in sostituzione del pagamento di oneri conseguenti

    ad atti restrittivi dei diritti reali disposti per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità,

    previste dal PRG. Sono quantità edificatorie derivanti da compensazione quelle previste dal

    comma 2 dell’art. 39 della L.R. 1/2015.

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    12

    TITOLO II – DISCIPLINA OPERATIVA DEGLI AMBITI DEI CENTRI EDIFICATI

    CAPO I – INSEDIAMENTI ESISTENTI CHE RIVESTONO VALORE STORICO E PAESAGGISTICO

    ART. 15 - CLASSIFICAZIONE

    1. Le zone classificate come ambiti esistenti con valore storico nel PRG Parte Strutturale sono

    identificate nella Parte Operativa con acronimo A, individuate in termini fondiari, e sono

    articolate secondo le seguenti modalità:

    - Aa “zone di rilevante valore storico e culturale” individuati in Cascia, Avendita, Roccaporena

    e San Giorgio;

    - Ab “zone di rilevante valore paesaggistico” individuati in Buda, Fogliano, Logna, Maltignano,

    Onelli, Castel San Giovanni e Sant’Anatolia;

    - Ac “zone a valore storico e paesaggistico da sottoporre a recupero edilizio ed urbanistico”

    coincidenti con gli antichi abitati di Cerasola, Piandoli, Civita, Collegiacone, Chiavano e

    Madonna della Neve a Castel Santa Maria, abbandonati a seguito di eventi sismici;

    2. In tali zone sono sempre compatibili le seguenti destinazioni d’uso:

    - residenza;

    - attività commerciali, di somministrazione di cibi e bevande, turistico-produttive, magazzini e

    depositi;

    - uffici pubblici e privati e attività a carattere socio-sanitarie;

    - botteghe artigianali compatibili con la residenza;

    - attività ricreative, culturali e per lo spettacolo.

    ART. 16 - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI EDILIZI

    1. Nelle zone A così come classificate gli interventi eseguibili sono quelli disciplinati nel Titolo III

    Capo II della L.R. 1/2015 in materia di centri storici, nel rispetto della DGR 851/2015 e del

    regolamento comunale per l’attività edilizia.

    ART. 17 - UNITARIETÀ DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO

    1. Al fine di garantire l’unitarietà e la coerenza formale degli interventi sull’edificato storico, o parti

    di esso, l’Amministrazione Comunale individua, in qualsiasi momento, gli ambiti da sottoporre ad

    azioni di riqualificazione ove devono essere predisposti studi ed approfondimenti per definire un

    coordinato quadro operativo degli interventi (Piani attuativi e/o A.R.P. e/o P.U.C.).

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    13

    2. Con la formazione degli strumenti di cui sopra l’Amministrazione Comunale potrà prevedere

    una diversa articolazione dei volumi esistenti perseguendo sempre il criterio conservativo e di

    valorizzazione delle preesistenze storico-architettoniche e paesistico-ambientali.

    ART. 18 - PARAMETRI URBANISTICI ED ECOLOGICI PER LE ZONE A 1. Nelle zone A secondo quanto disposto all’art. 7 e 39 delle NTA parte strutturale dovranno

    essere rispettati i parametri urbanistici contenuti nel R.R. 2/2015:

    2. Nell’ambito degli interventi di recupero e valorizzazione del centro e dei nuclei storici, o di

    parte di essi dovrà essere rispettato un indice di permeabilità (Ip) almeno uguale all’esistente.

    3. Nel caso di interventi di ristrutturazione urbanistica che comportassero l’abbattimento di

    alberature, è fatto obbligo reimpiantare esemplari arborei in misura doppia rispetto a quelli

    abbattuti. Le alberature necessarie dovranno essere collocate, a cura e spese del proprietario/i

    dell’immobile/i interessato/i dagli interventi, qualora ve ne sia l’opportunità nelle aree di

    pertinenza, in caso contrario esse saranno collocate, su indicazione dell’Amministrazione, nelle

    aree pubbliche individuate dal Piano.

    ART. 19 - DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI NELLE ZONE A

    1. Ogni progetto riguardante un’area pubblica dovrà prendere in considerazione gli aspetti relativi

    al verde unitamente a quelli dell’arredo. Ogni opera pubblica dovrà essere pertanto corredata da

    un progetto unitario che garantisca la qualità dell’intervento anche sugli spazi aperti.

    2. Nell’ambito delle zone A gli spazi di pertinenza delle residenze private e pubbliche è

    obbligatoria la tutela dei valori ambientali e paesistici presenti e la disciplina delle funzioni e delle

    destinazioni d’uso. Le specie arboree presenti in detti spazi sono considerate specie protette e

    vietato il loro abbattimento senza la dovuta autorizzazione.

    E’ vietata la piantumazione di specie alloctone. E’ altresì ammessa la piantumazione di cespugli

    fiorescenti o sempreverdi di origine autoctona;

    3. Le pertinenze ammesse sono disciplinate dall’art. 17 comma 5 del R.R. 2/2015, nel rispetto

    delle disposizioni del regolamento comunale per l’attività edilizia.

    CAPO II – INSEDIAMENTI PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI ESISTENTI ART. 20 – CLASSIFICAZIONE

    1. Le zone classificate come insediamenti prevalentemente residenziali nel PRG Parte Strutturale

    sono identificate nella Parte Operativa con acronimo B, individuate in termini fondiari, e sono

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    articolate secondo le seguenti modalità:

    - Ba “zone di completamento”: che individuano gli insediamenti prevalentemente residenziali

    esistenti consolidati da conservare, da sottoporre ad interventi di manutenzione e

    completamento.

    - Bb ”zone di consolidamento”: che individuano gli insediamenti costituiti da edifici d’epoca

    recente e da edifici e elementi autentici da sottoporre ad interventi di ristrutturazione edilizia

    mirati al recupero, al mantenimento ed all’adeguamento del patrimonio edilizio esistente nel

    rispetto dei caratteri originari dei singoli manufatti ed in particolare del relativo contesto

    architettonico-ambientale;

    - Bc “zone di completamento a bassa densità”: che individuano gli insediamenti di

    edificazione recente e sostanzialmente compiuti a carattere estensivo, da sottoporre ad

    interventi di completamento edilizio. Tali zone sono identificate con l’ulteriore acronimo

    “Siras”, “Campo di Cuore”, Campo di Mare”, “Iacone”, “Peep”, “Paccione” e “La Reggia” per

    Cascia capoluogo e le Località di Civita e Chiavano e Castel S.Maria.

    2. In tali zone sono sempre compatibili le seguenti destinazioni d’uso:

    - residenza e relative pertinenze;

    - attività commerciali, di somministrazione di cibi e bevande, turistico-produttive, magazzini e

    depositi;

    - uffici pubblici e privati e attività a carattere socio-sanitarie, servizi di quartiere, autorimesse;

    - botteghe artigianali compatibili con la residenza;

    - attività ricreative, culturali, sportive e per lo spettacolo.

    ART. 21 - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI EDILIZI

    1. Sono eseguibili, nelle zone Ba e Bc, nel rispetto delle disposizioni del regolamento comunale

    per l’attività edilizia, tutte le tipologie di intervento. L’eventuale SUC esistente in dette zone, se

    conservata, va compresa nel computo dell’edificabilità prodotta dall’indice.

    2. Sono eseguibili, nelle zone Bb, nel rispetto delle disposizioni del regolamento comunale per

    l’attività edilizia, tutte le tipologie di intervento tenuto conto delle caratteristiche morfologiche

    dell’articolazione originaria e del contesto storico-architettonico di appartenenza. L’eventuale

    SUC esistente in dette zone, se conservata, va compresa nel computo dell’edificabilità prodotta

    dall’indice.

    ART. 22 - UNITARIETÀ DEGLI INTERVENTI

    1. In tutte le zone B è facoltà dell’Amministrazione Comunale richiedere schemi di utilizzo delle

    aree con previsioni planivolumetriche anche se gli interventi vengono attuati con modalità

    attuative dirette. E’ altresì facoltà dell’Amministrazione Comunale fissare gli allineamenti per la

    realizzazione sia di nuove costruzioni, che di recinzioni, nonché indicare le specie arboree da

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    15

    impiantare anche su proprietà private.

    2. Per l’attuazione di tutte le zone B i proprietari dovranno disporre progetti comprensivi degli

    interventi di ricomposizione formale dell’ambiente costruito tendenti alla riqualificazione della città

    costruita. Il progetto dovrà tenere conto degli elementi contestuali con i quali l’intervento dovrà

    relazionarsi, quali strade, spazi e percorsi pedonali al fine di migliorare l’infrastrutturazione del

    contesto, gli elementi di arredo urbano e gli spazi tecnologici. Eventuali aree già d’uso pubblico,

    ma ricadenti sul fondo da attuare, partecipano alla determinazione dell’indice di edificazione ma

    dovranno essere cedute e sistemate da parte della ditta attuatrice dell’intervento concorrendo alla

    finalità di cui all’art. 13 commi 2 e 3 .

    4. In tutte le zone B l’autorizzazione di qualsiasi intervento di trasformazione urbanistica (nuova

    costruzione e/o ampliamenti) sia esso oggetto di autorizzazione edilizia diretta che di piano

    attuativo, è subordinato alla presentazione, con redazione a carico del richiedente, di adeguati

    studi di microzonazione sismica tramite indagini di livello 2 (DGR n. 377 08.06.2010) in

    attuazione dell’Allegato 1 alla NTA PS del Comune di Cascia.

    ART. 23 - DISCIPLINA DELLE ZONE B – NORME GENERALI.

    1. Le dotazioni territoriali e funzionali che dovranno essere garantite negli insediamenti di cui al

    presente articolo dovranno corrispondere alle misure previste dal R.R. 1/2015 in base a quanto

    previsto dagli artt. 6 e 37 delle NTA PS.

    2. Nelle zone B, mediante permesso di costruire e’ consentita la realizzazione di parcheggi ed

    autorimesse d’uso collettivo da collocare preferibilmente all’interno delle aree di pertinenza dei

    fabbricati. Le autorimesse collettive potranno altresì essere realizzate nel sottosuolo degli spazi

    destinati a parcheggi ed a verde pubblico attrezzato di pertinenza degli stessi insediamenti,

    mediante concessione d’uso e vincolo alla realizzazione e manutenzione degli stessi spazi

    pubblici.

    3. Gli spazi pubblici costituiti da vie carrabili e pedonali, da piazze, larghi, parcheggi e da spazi

    aperti attrezzati pubblici e d’uso pubblico dovranno essere sistemati e manutenuti in funzione

    degli obiettivi di miglioramento della qualità degli insediamenti esistenti. Gli interventi sugli spazi

    aperti suddetti dovranno essere ricompresi all’interno dei Piani Attuativi convenzionati o dei titoli

    attuativi diretti; nei casi di interventi di iniziativa privata il titolare del permesso si assumerà gli

    oneri degli interventi relativi agli spazi pubblici nella misura dovuta secondo quanto stabilito delle

    presenti norme, nonché dai parametri urbanistici ed ecologici relativi alla specifica sottozona.

    4. Nelle zone B ove gli standards non siano soddisfatti, gli stessi potranno essere individuati

    anche in zone limitrofe, e comunque prevalentemente nella macroarea di appartenenza come

    perimetrata dal PRG Parte Strutturale. Gli standards di interesse generale di cui alla vigente

    normativa regionale Reg. 2/2015 dovranno essere disposti in modo concentrato onde evitare una

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    16

    inefficace ed inefficiente frammentarietà degli usi preposti; essi potranno essere recepiti sia

    all’interno del comparto di intervento, sia nell’ambito della macroarea di appartenenza, sia in aree

    esterne alla macroarea, purché sia soddisfatta la quota minima prevista a livello comunale; in

    alternativa è ammesso il ricorso alla monetizzazione.

    5. Nell’ambito di ristrutturazioni edilizie potranno essere realizzati anche accorpamenti e/o

    frazionamenti delle unità residenziali esistenti purché sia garantito, in caso di frazionamento,

    almeno un posto auto coperto e uno scoperto per ogni nuova unità residenziale ricavata.

    6. Gli ampliamenti e le sopraelevazioni degli edifici esistenti, qualora possibili, dovranno dar

    luogo ad organismi edilizi organicamente compiuti.

    ART. 24 - PARAMETRI URBANISTICI ED ECOLOGICI PER LE ZONE B 1. Nelle zone B secondo quanto disposto all’art. 7 e 40 delle NTA parte strutturale dovranno

    essere rispettati i seguenti parametri urbanistici, come disciplinati dal R.R. 2/2015:

    Ba Iuf (mq/mq) max 0,50

    Indice di permeabilità - (Ip): (%) min 40% della superficie fondiaria del

    lotto libera da costruzioni

    Altezza edificio (ml) max 10,50. Nella località di

    Roccaporena l’altezza massima consentita

    degli edifici non dovrà superare ml. 8,50.

    Bb Iuf 15% della SUC esistente per le aree

    edificate nel rispetto della Suc massima di

    0,50 mq/mq. Nelle aree inedificate l’indice

    massimo è stabilito nello 0,25 mq/mq

    Indice di permeabilità - (Ip): (%) min 40% della superficie fondiaria del

    lotto libera da costruzioni

    Altezza edificio L’altezza massima consentita degli edifici

    non dovrà superare ml. 6,50 per le nuove

    costruzioni e pari al fabbricato oggetto

    dell’intervento per gli ampliamenti.

    Bc Iuf (mq/mq) max 0,42

    Indice di permeabilità - (Ip): (%) min 40% della superficie fondiaria del

    lotto libera da costruzioni

    Altezza edificio (ml) max 8,50.

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    17

    2. Gli edifici di nuova costruzione e le ristrutturazioni ricadenti nelle zone Bc dovranno rispettare

    le tipologie edilizie stabilite dalle singole NTA approvate per il comparto attuativo di

    appartenenza.

    3. Per le modalità di calcolo o di verifica di indici, grandezze urbanistiche ed edilizie si fa

    riferimento al R.R. 2/2015. Per le distanze tra edifici, dai confini e dalle strade dovrà essere

    rispettato quanto previsto dal Regolamento Comunale per l’attività edilizia e dal R.R. 2/2015.

    4. Nel caso di interventi di ristrutturazione urbanistica che comportassero l’abbattimento di

    alberature, è fatto obbligo reimpiantare esemplari arborei in misura doppia rispetto a quelli

    abbattuti. Le alberature necessarie dovranno essere collocate, a cura e spese del proprietario/i

    dell’immobile/i interessato/i dagli interventi, qualora ve ne sia l’opportunità nelle aree di

    pertinenza, in caso contrario esse saranno collocate, su indicazione dell’Amministrazione, nelle

    aree pubbliche individuate dal Piano.

    ART. 25 - DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI NELLE ZONE B

    1. Ogni progetto riguardante un’area pubblica dovrà prendere in considerazione gli aspetti relativi

    al verde unitamente a quelli dell’arredo. Ogni opera pubblica dovrà essere pertanto corredata da

    un progetto unitario che garantisca la qualità dell’intervento anche sugli spazi aperti.

    2. Nell’ambito delle zone B gli spazi di pertinenza delle residenze private e pubbliche è

    obbligatoria la tutela dei valori ambientali e paesistici presenti e la disciplina delle funzioni e delle

    destinazioni d’uso.

    3. Le pertinenze ammesse sono eseguibili, nel rispetto delle disposizioni del regolamento

    comunale per l’attività edilizia e dello strumento urbanistico sulle tipologie e sui materiali

    utilizzabili.

    CAPO III – NUOVI INSEDIAMENTI PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI

    ART. 26 – CLASSIFICAZIONE 1. Le zone classificate come nuovi insediamenti prevalentemente residenziali nel PRG Parte

    Strutturale sono identificate nella Parte Operativa con acronimo C, individuate in termini fondiari,

    e sono articolate secondo le seguenti modalità:

    - Ca “zone di completamento” già previste nei precedenti strumenti urbanistici e già

    parzialmente attuate o già dotate di P.A. approvato.

    - Cb “zone di nuovo sviluppo edilizio”.

    - Capt “zone agricole potenzialmente trasformabili”.

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    2. In tali zone sono sempre compatibili le seguenti destinazioni d’uso:

    - residenza e relative pertinenze;

    - attività commerciali, di somministrazione di cibi e bevande, turistico-produttive, magazzini e

    depositi;

    - uffici pubblici e privati e attività a carattere socio-sanitarie, servizi di quartiere, autorimesse;

    - botteghe artigianali compatibili con la residenza;

    - attività ricreative, culturali, sportive e per lo spettacolo.

    ART. 27 - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI EDILIZI

    1. Sono eseguibili, nel rispetto delle disposizioni del regolamento comunale per l’attività edilizia,

    tutte le tipologie di intervento.

    La eventuale SUC esistente in dette zone, se conservata, va compresa nel computo

    dell’edificabilità prodotta dall’indice.

    L’attuazione degli interventi è consentita previa presentazione di Piano Attuativo, salvo quanto

    disposto dall’art. 101 e segg. del Regolamento regionale 2/2015.

    2. Per le modalità di calcolo o di verifica di indici, grandezze urbanistiche ed edilizie si fa

    riferimento al R.R. 2/2015. Per le distanze tra edifici, dai confini e dalle strade dovrà essere

    rispettato quanto previsto dal Regolamento Comunale per l’attività edilizia e dal R.R. 2/2015.

    ART. 28 - UNITARIETÀ DEGLI INTERVENTI

    1. Nelle cartografie di Piano sono delimitati i comparti unitari di attuazione delle previsioni

    suddivisi in zone C. In detti comparti possono essere ricomprese anche le indicazione delle aree

    con destinazione a verde pubblico, a parcheggio e a viabilità pubblica che afferiscono alla stessa

    unità di intervento. La delimitazione fondiaria delle diverse destinazioni d’uso è da intendersi

    come indicazione da seguire nella pianificazione attuativa in termini sostanziali e non formali. La

    capacità edificatoria attribuita alle zone C deve quindi intendersi come capacità territoriale,

    attribuita cioè a tutte le aree ricomprese nel comparto di attuazione, instaurando con ciò il

    principio di perequazione che deve informare i rapporti interni al comparto.

    2. In tutte le zone C è obbligatorio corredare il progetto di schemi di utilizzo delle aree con

    previsioni planivolumetriche anche se gli interventi vengono attuati con modalità attuative dirette.

    E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale fissare gli allineamenti per la realizzazione sia di nuove

    costruzioni, che di recinzioni, nonché indicare le specie arboree da impiantare anche su proprietà

    private. Lo strumento urbanistico attuativo dovrà sempre definire e disciplinare l'insieme delle

    sistemazioni esterne nonché indicare i materiali e le tecnologie, nel rispetto del Regolamento

    Comunale per l’Attività Edilizia, delle opere che si intendono eseguire, i colori e gli elementi di

    arredo naturali ed artificiali.

  • Comune di Cascia NTA PRG –PO

    19

    3. Per l’attuazione di tutte le zone C i proprietari dovranno disporre progetti comprensivi degli

    interventi di ricomposizione formale dell’ambiente costruito tenendo conto dei collegamenti e del

    complesso delle opere di urbanizzazione primaria da realizzare nel rispetto delle connessioni con

    il tessuto urbanistico già costruito. Il progetto dovrà tenere conto degli elementi contestuali con i

    quali l’intervento dovrà relazionarsi, quali strade, spazi e percorsi pedonali al fine di migliorare

    l’infrastrutturazione del contesto, gli elementi di arredo urbano e gli spazi tecnologici.

    Eventuali aree già d’uso pubblico, ma ricadenti sul fondo da attuare, partecipano alla

    determinazione dell’indice di edificazione ma dovranno essere cedute e sistemate da parte della

    ditta attuatrice dell’intervento concorrendo alla finalità di cui all’art. 13 commi 2 e 3 .

    4. In tutte le zone C l’autorizzazione di qualsiasi intervento di trasformazione urbanistica (nuova

    costruzione e/o ampliamenti) sia esso oggetto di autorizzazione edilizia diretta che di piano

    attuativo, è subordinato alla presentazione, con redazione a carico del richiedente, di adeguati

    studi di microzonazione sismica tramite indagini di livello 2 (DGR n. 377 08.06.2010) in

    attuazione dell’Allegato 1 alla NTA PS del Comune di Cascia.

    5. Le dotazioni territoriali e funzionali che dovranno essere garantite negli insediamenti di cui al

    presente articolo dovranno corrispondere alle misure previste dal R.R. 1/2015 in base a quanto

    previsto dagli artt. 6 e 37 delle NTA PS.

    ART. 29 - DISCIPLINA DELLE ZONE Ca 1. Per le zone Ca continuano a valere le prescrizioni contenute nello strumento urbanistico

    attuativo operante. Al piano attuativo vigente sono ammesse varianti limitatamente alla

    distribuzione dei lotti ed alle eventuali opere di urbanizzazione da completare. La modifica delle

    destinazioni d’uso è consentita nel rispetto di quanto stabilito all’art. 26 comma 2, salvo diverso

    reperimento degli standard urbanistici.

    2. Gli interventi ammessi si attueranno tramite strumento edilizio diretto, nei limiti stabiliti dalla

    vigente normativa regionale.

    ART. 30 - DISCIPLINA DELLE ZONE Cb

    1. Secondo quanto disposto all’art. 7 e 41 delle NTA parte strutturale dovranno essere rispettati i

    seguenti parametri urbanistici, come disciplinati dal R.R. 2/2015:

    Cb Iut massimo (mq/mq) max 0,30;

    Iuf massimo (mq/mq) max 0,42;

    Indice di permeabilità - (Ip): (%) min 40% della superficie fondiaria del

    lotto libera da costruzioni

  • Comune di Cascia NTA PRG –PO

    20

    Altezza edificio (ml) max 8,50.

    2. L'edificazione di tali aree potrà avvenire successivamente all'approvazione dello strumento

    urbanistico attuativo o del relativo permesso di costruire, la sottoscrizione della relativa

    convenzione urbanistica, ove necessario, e la realizzazione delle opere di urbanizzazione

    primaria.

    3. nella convenzione urbanistica attuativa dovrà essere garantita:

    - la cessione contestuale della aree da destinare alle opere di urbanizzazione primaria/standard a

    titolo gratuito contestualmente alla stipula della citata convenzione;

    - la loro realizzazione secondo il progetto approvato, il relativo collaudo da parte dei lottizzanti nel

    rispetto della normativa vigente sui lavori pubblici;

    - la presentazione di adeguate garanzie finanziarie per l’esatta realizzazione delle opere

    convenzionate per un importo equivalente alla totalità delle opere di urbanizzazione da realizzarsi

    comprensivo di IVA e spese tecniche il tutto maggiorato del 10%;

    4. La manutenzione e la conservazione delle aree e delle opere pubbliche, ancorché già cedute

    formalmente al Comune, resta a carico dei lottizzanti sino all'approvazione del collaudo finale e

    della successiva presa in carico degli da parte degli Enti o delle Aziende competenti per le

    singole reti tecnologiche o infrastrutture.

    5. L’amministrazione comunale può stabilire i casi in cui gli standards restino a carico dei

    lottizzanti anche successivamente al collaudo, secondo le proprie quote di competenza, o in

    alternativa il caso in cui gli stessi siano realizzati in aree esterne alla macroarea e in aree

    appositamente individuate o in ulteriore alternativa, nel rispetto dell’apposito regolamento, il

    ricorso alla monetizzazione.

    6. Ai fini della perequazione i lottizzanti devono:

    - partecipare alle spese necessarie per la trasformazione urbanistica dell'area in quota

    proporzionale alla superficie dei suoli posseduti e ricompresi nel comparto edificatorio.

    - esercitare il diritto edificatorio previsto in via diretta o se ciò non fosse possibile nè richiesto, si

    impegna a cedere tutto o parte della sua proprietà a fronte di un controvalore economico o di un

    controvalore edilizio o di un controvalore di suolo edificabile diverso da quello posseduto al fine di

    attuare le previsioni del Piano Attuativo e di facilitare le soluzioni urbanistiche da esso previste;

    - i proprietari di immobili edilizi residenziali già esistenti e regolarmente autorizzati possono

    optare se entrare a far parte del consorzio di trasformazione o di restarne fuori. Nel primo caso

    essi hanno dovere a ritagliare una corte di pertinenza all'edificio esistente determinato sulla base

    dell'indice territoriale fissato per la zona e, per l'eventuale eccedenza dei suoli posseduti, essi

    rientrano nell'ambito dei diritti edificatori come sopra previsti. Nel secondo caso essi hanno diritto

    al riconoscimento dell'edificato e della relativa corte esistente, da classificare come verde privato

    nel piano attuativo, senza diritto di altra edificazione;

    - ai proprietari di annessi rurali esistenti e regolarmente autorizzati può essere riconosciuto il

    diritto di trasformazione degli stessi annessi in residenza qualora la loro localizzazione e'

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    21

    compatibile con le caratteristiche idrogeologiche dei suoli e con l'assetto urbanistico e ambientale

    delle aree. In tale circostanza il Piano Attuativo riconoscerà ad essi il diritto di trasformazione

    fissando i parametri edilizi ed urbanistici secondo i criteri già enunciati ai punti precedenti. Nel

    caso invece che dette circostanze non ricorrano agli stessi proprietari dovrà essere riconosciuto,

    da parte del consorzio, un controvalore corrispondente al valore agricolo dei suoli ed al valore di

    mercato dell'annesso.

    ART. 31 - DISCIPLINA DELLE ZONE Capt 1. Le zone Capt, individuate dalla P.S. del P.R.G. sono aree agricole prenotate per lo sviluppo

    degli usi urbani prevalentemente residenziali anche per soddisfare le esigenze pubbliche di

    housing sociale e sono localizzate in Cascia e nella località di Maltignano.

    2. Secondo quanto disposto all’art. 7 e 41 delle NTA parte strutturale dovranno essere rispettati i

    seguenti parametri urbanistici, come disciplinati dal R.R. 2/2015:

    Capt Iut massimo (mq/mq) max 0,30;

    Iuf massimo (mq/mq) max 0,35;

    Indice di permeabilità - (Ip): (%) min 40% della superficie fondiaria del

    lotto libera da costruzioni

    Altezza edificio (ml) max 8,50.

    3. Le zone Capt possono essere utilizzate, in tutto o in parte con procedure concorsuali di

    iniziativa pubblica o privata. In assenza di tali strumenti le citate aree continuano ad essere aree

    agricole e ad esse si applica la disciplina delle NTA della P.S. del P.R.G.

    4. L’utilizzazione urbanistica di tali aree implica la cessione gratuita all’amministrazione comunale

    di almeno un quinto, soggetto a premialità, della loro superficie e della relativa capacità

    insediativa, opportunamente infrastrutturata e fondiariamente definita.

    5. La proposta di attuazione delle Capt da parte delle proprietà interessate, conterrà:

    - i contenuti minimi della proposta sotto il profilo urbanistico, edilizio, ambientale, paesaggistico e

    di infrastrutturazione;

    - gli impegni aggiuntivi da assumere nei confronti del’Amministrazione Comunale per l’attuazione

    dell’intervento;

    - gli impegni per la realizzazione di opere pubbliche;

    - i criteri che l’Amministrazione utilizzerà per valutare le proposte presentate.

    6. La proposta per l’approvazione del progetto dovrà essere presentata da almeno il 65% delle

    proprietà fondiarie interessate purché costituenti uno stralcio funzionale.

    L’amministrazione valuterà tale proposta anche in base alla soluzione urbanistica presentata

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    tenuto conto della morfologia del luogo e dell’inserimento paesaggistico; oltre all’entità dell’area

    ceduta gratuitamente al Comune per soddisfare le esigenze pubbliche di housing sociale e/o di

    compensazione ambientale ed urbanistica;

    La proposta dovrà contenere l’accordo di tutte le proprietà coinvolte con impegno sottoscritto di

    cessione gratuita delle aree al comune nella misura proposta.

    7. Le proposte selezionate saranno perfezionate con “accordo di pianificazione” pubblico-privato,

    necessario per la definitiva approvazione del piano attuativo con l’assunzione degli impegni che

    le parti assumono e garantiscono per l’attuazione del piano.

    ART. 32 - DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI NELLE ZONE C

    1. Nell’ambito delle zone “C” gli spazi di pertinenza delle residenze private e pubbliche è

    obbligatoria la tutela dei valori ambientali e paesistici presenti e la disciplina delle funzioni e delle

    destinazioni d’uso.

    2. Le pertinenze ammesse sono eseguibili, nel rispetto delle disposizioni del regolamento

    comunale per l’attività edilizia e dello strumento urbanistico sulle tipologie e sui materiali

    utilizzabili.

    CAPO IV – INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E PER SERVIZI ESISTENTI E DI NUOVA PREVISIONE

    ART. 33 – CLASSIFICAZIONE 1. Le zone classificate come insediamenti: produttivi, direzionali, per servizi, esistenti e di nuova

    previsione attuate dai privati sono identificate nella Parte Operativa con acronimo “D”, individuate

    in termini fondiari, e articolate secondo le seguenti modalità:

    - Dart “zone per impianti e attività artigianali e industriali” che individuano gli insediamenti

    esistenti e consolidati presenti, da completare o conservare tramite interventi di

    manutenzione, ristrutturazione o ampliamento.

    - Da “zone per insediamenti turistici alberghieri” già previste nei precedenti strumenti

    urbanistici e già parzialmente attuate o già dotate di P.A. approvato, da conservare tramite

    interventi di manutenzione, ristrutturazione o ampliamento.

    - Da1 “zone per nuovi insediamenti turistici alberghieri”;

    - De “zona per insediamenti a carattere agricolo” coincidenti con gli impianti realizzati a

    seguito degli eventi sismici del 1979 nelle località di Civita e Chiavano, da conservare tramite

    interventi di manutenzione e/o ristrutturazione;

    - Dh ““Zone esistenti per attrezzature ed impianti, anche di interesse generale, realizzate da

    privati” che individuano gli insediamenti già esistenti da conservare tramite interventi di

    manutenzione, ristrutturazione o ampliamento;

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    23

    - Dh1 “zone per nuove attrezzature ed impianti, anche di interesse generale, realizzate da

    privati”;

    - Di1 “zone per attrezzature ed impianti, realizzate da privati” di nuova previsione;

    - Dl “zone per distributori di carburanti attuate” da conservare tramite interventi di

    manutenzione, ristrutturazione o ampliamento;

    - Dm “zone per impianti motoristici esistenti” già previste nei precedenti strumenti urbanistici e

    già parzialmente attuate, da conservare tramite interventi di manutenzione, ristrutturazione o

    ampliamento.

    - Dm1 “zone per nuovi impiantiti motoristici”

    - Ds “zone per attività a carattere commerciale”.

    ART. 34 - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI EDILIZI

    1. Sono eseguibili, nel rispetto delle disposizioni del regolamento comunale per l’attività edilizia e

    dello strumento urbanistico sulle tipologie e sui materiali utilizzabili, tutte le tipologie di intervento.

    La eventuale SUC esistente in dette zone, se conservata, va compresa nel computo

    dell’edificabilità prodotta dall’indice.

    2. Gli ampliamenti e le sopraelevazioni degli edifici esistenti, qualora possibili, dovranno dar

    luogo ad organismi edilizi organicamente compiuti.

    3. Ai fini della sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi si applica quanto

    previsto dalla L.R 1/2015

    4. Le dotazioni territoriali che dovranno essere garantite negli insediamenti classificati come zone

    D dovranno corrispondere alle misure previste dal R.R. 2/2015 in base a quanto previsto dagli

    artt. 6 e 37 delle presenti norme relativamente ai Bacini d’utenza.

    5. Nelle caso in cui gli standards non siano realizzabili o comunque non soddisfatti, gli stessi

    potranno essere individuati anche in zone limitrofe, e comunque prevalentemente nella

    macroarea di appartenenza come perimetrata dal PRG Parte Strutturale. Gli standards di

    interesse generale di cui alla vigente normativa regionale Reg. 2/2015 dovranno essere disposti

    in modo concentrato onde evitare una inefficace ed inefficiente frammentarietà degli usi preposti;

    essi potranno essere recepiti sia all’interno del lotto di intervento, sia nell’ambito della macroarea

    di appartenenza, sia in aree esterne alla macroarea, purché sia soddisfatta la quota minima

    prevista a livello comunale; in alternativa è ammesso il ricorso alla monetizzazione.

    6. Per le modalità di calcolo o di verifica di indici, grandezze urbanistiche ed edilizie si fa

    riferimento al R.R. 2/2015. Per le distanze tra edifici, dai confini e dalle strade dovrà essere

    rispettato quanto previsto dal Regolamento Comunale per l’attività edilizia e dal R.R. 2/2015.

    7. Nel caso di interventi di ristrutturazione urbanistica che comportassero l’abbattimento di

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    alberature, è fatto obbligo reimpiantare esemplari arborei in misura doppia rispetto a quelli

    abbattuti. Le alberature necessarie dovranno essere collocate, a cura e spese del proprietario/i

    dell’immobile/i interessato/i dagli interventi, qualora ve ne sia l’opportunità nelle aree di

    pertinenza, in caso contrario esse saranno collocate, su indicazione dell’Amministrazione, nelle

    aree pubbliche individuate dal Piano.

    8. In tutte le sopra elencate zone l’autorizzazione di qualsiasi intervento di trasformazione

    urbanistica (nuova costruzione e/o ampliamenti) sia esso oggetto di autorizzazione edilizia diretta

    che di piano attuativo, è subordinato alla presentazione, con redazione a carico del richiedente,

    di adeguati studi di microzonazione sismica tramite indagini di livello 2 (DGR n. 377 08.06.2010)

    in attuazione dell’Allegato 1 alla NTA PS del Comune di Cascia.

    ART. 35 - UNITARIETÀ DEGLI INTERVENTI

    1. In tutte le zone D è facoltà dell’Amministrazione Comunale richiedere schemi di utilizzo delle

    aree con previsioni planivolumetriche anche se gli interventi vengono attuati con modalità

    attuative dirette. E’ altresì facoltà dell’Amministrazione Comunale fissare gli allineamenti per la

    realizzazione sia di nuove costruzioni, delle recinzioni e indicare le specie arboree da impiantare

    anche su proprietà private.

    2. Per l’attuazione delle zone sopra elencate i proprietari dovranno disporre progetti comprensivi

    degli interventi di ricomposizione formale dell’ambiente costruito tendenti alla riqualificazione

    della città costruita. Il progetto dovrà tenere conto degli elementi contestuali con i quali

    l’intervento dovrà relazionarsi, quali strade, spazi e percorsi pedonali al fine di migliorare

    l’infrastrutturazione del contesto, gli elementi di arredo urbano e gli spazi tecnologici. Eventuali

    aree già d’uso pubblico, ma ricadenti sul fondo da attuare, partecipano alla determinazione

    dell’indice di edificazione ma dovranno essere cedute e sistemate da parte della ditta attuatrice

    dell’intervento concorrendo alla finalità di cui all’art. 13 commi 2 e 3 .

    3. Gli spazi pubblici costituiti da vie carrabili e pedonali, da piazze, larghi, parcheggi e da spazi

    aperti attrezzati pubblici e d’uso pubblico dovranno essere sistemati e manutenuti in funzione

    degli obiettivi di miglioramento della qualità degli insediamenti esistenti. Gli interventi sugli spazi

    aperti suddetti dovranno essere ricompresi all’interno dei Piani Attuativi convenzionati o dei titoli

    attuativi diretti nei quali il privato si assumerà gli oneri degli interventi relativi agli spazi pubblici

    nella misura dovuta secondo quanto stabilito delle presenti norme, nonché dai parametri

    urbanistici ed ecologici relativi alla specifica sottozona.

    ART. 36 - DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI

    1. Nell’ambito delle zone D sopra elencate gli spazi di pertinenza degli insediamenti è

    obbligatoria la tutela dei valori ambientali e paesistici presenti e la disciplina delle funzioni e delle

    destinazioni d’uso. Per gli impianti di recupero e trattamento dei rifiuti, come isole ecologiche,

    dovranno essere adottate scelte progettuali e misure atte a favorire la prevenzione e la riduzione

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    della produzione e della pericolosità dei rifiuti, dell'inquinamento delle acque e delle emissioni in

    atmosfera.

    2. Le pertinenze ammesse sono eseguibili, nel rispetto delle disposizioni del regolamento

    comunale per l’attività edilizia e dello strumento urbanistico sulle tipologie e sui materiali

    utilizzabili.

    ART. 37 - DISCIPLINA DELLE ZONE Dart

    1. In tali zone sono sempre compatibili le seguenti destinazioni: impianti produttivi e attività

    artigianali e industriali, escluso la realizzazione di impianti di stoccaggio, compostaggio,

    termovalorizzazione di qualsiasi tipo di rifiuto. Sono ammessi gli interventi per gli impianti di

    recupero e trattamento dei rifiuti come isole ecologiche dove dovranno essere adottate scelte

    progettuali e misure atte a favorire la prevenzione e la riduzione della produzione e della

    pericolosità dei rifiuti, dell'inquinamento delle acque e delle emissioni in atmosfera.

    2. Sono ammesse attività direzionali e per servizi nel limite del 30% della SUC attuabile.

    3. Nelle zone Dart esistenti sono ammessi edifici residenziali da adibire ad abitazione dei custodi

    e per il personale che debba assicurare la continuità del lavoro e del servizio. Dette abitazioni

    non potranno superare i 100 mq di SUC per ogni lotto.

    4. Nelle nuove zone da realizzare in attuazione dell’art. 8 DPR 160/2010 (SUAP) sono ammessi

    edifici residenziali da adibire ad abitazione dei custodi e per il personale che debba assicurare la

    continuità del lavoro e del servizio. La Suc realizzabile è stabilità nel rapporto di ¼ della Suc

    complessiva destinata all’attività nel rispetto dell’indice di copertura (Ic) e nel limite di 100 mq di

    SUC per ogni lotto.

    5. Si dovranno prevedere interventi di inserimento paesaggistico e di mitigazione degli impatti

    visivi con l’impianto di fasce arboree o con gruppi di alberi in forma di boschetti.

    6. Secondo quanto disposto all’art. 7 e 42 delle NTA parte strutturale dovranno essere rispettati i

    seguenti parametri urbanistici, come disciplinati dal R.R. 2/2015:

    Dart Indice di copertura (Ic): (mq/mq) max 0,50;

    Indice di permeabilità - (Ip): (%) min 20% della superficie fondiaria del

    lotto libera da costruzioni

    Altezza edificio (ml) max 9,50 esclusi silos, serbatoi e

    comignoli

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    ART. 38 - DISCIPLINA DELLE ZONE Da e Da1

    1. In tali zone sono sempre compatibili le seguenti destinazioni: attività e strutture turistico-

    ricettive e attrezzature ad esse complementari di tipo sportivo e ricreativo quali campi di gioco,

    palestre, piscine, purché previsti in un progetto unitario del comparto.

    2. Secondo quanto disposto all’art. 7 e 42 delle NTA parte strutturale dovranno essere rispettati i

    seguenti parametri urbanistici, come disciplinati dal R.R. 2/2015:

    Da Indice di copertura – (Ic): (mq/mq) max 0,50;

    Iuf massimo (mq/mq) max 0,40

    Indice di permeabilità - (Ip): (%) min 20% della superficie fondiaria del

    lotto libera da costruzioni

    Altezza edificio (ml) max 9,50.

    Da1 Indice di copertura – (Ic): (mq/mq) max 0,35 di cui 40% da destinare

    alle attività ricettive e il 60% da destinare

    alle attrezzature complementari;

    Indice di permeabilità - (Ip): (%) min 20% della superficie fondiaria del

    lotto libera da costruzioni

    Altezza edificio (ml) max 9,50.

    ART. 39 - DISCIPLINA DELLE ZONE Dh e Dh1

    1. In tali zone sono sempre compatibili le seguenti destinazioni: attrezzature, anche da destinare

    ad uso pubblico, di tipo sportivo e ricreativo quali campi di gioco, palestre, piscine, maneggi,

    strutture per la tutela di animali, attività di somministrazione di cibo e bevande, esercizi

    extralberghi e strutture turistico-ricettive all’aria aperta.

    2. Secondo quanto disposto all’art. 7 e 42 delle NTA parte strutturale dovranno essere rispettati i

    seguenti parametri urbanistici, come disciplinati dal R.R. 2/2015:

    Dh Indice di copertura – (Ic): (mq/mq) max 0,20;

    Iut massimo (mq/mq) max 0,10 all’interno della

    macroarea di Roccaporena tale indice è

    ridotto della metà

    Indice di permeabilità - (Ip): (%) min 20% della superficie fondiaria del

    lotto libera da costruzioni

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    Altezza edificio (ml) max 8,50.

    Dh1 Indice di copertura – (Ic): (mq/mq) max 0,20;

    Iut massimo (mq/mq) max 0,10

    Indice di permeabilità - (Ip): (%) min 20% della superficie fondiaria del

    lotto libera da costruzioni

    Altezza edificio (ml) max 8,50.

    3. La realizzazione delle attrezzature per lo sport e il tempo liberò dovrà tenere conto della

    morfologia del sito al fine di limitare al minimo gli interventi di riporto e di scavo comunque da

    contenere nel limite di ml 1,50 in rilevato e in scavato rispetto alla quota del piano naturale di

    campagna.

    ART. 40 - DISCIPLINA DELLE ZONE Di1

    1. In tali zone sono sempre compatibili le seguenti destinazioni: esercizi extralberghi e strutture

    turistico-ricettive all’aria aperta e attrezzature ad esse complementari di tipo sportivo e ricreativo

    che non costituiscono volumi fuori terra purché previsti in un progetto unitario del comparto,

    attività di somministrazione di cibo e bevande.

    2. Secondo quanto disposto all’art. 7 e 42 delle NTA parte strutturale dovranno essere rispettati i

    seguenti parametri urbanistici, come disciplinati dal R.R. 2/2015:

    Di1 Indice di copertura – (Ic): (mq/mq) max 0,40;

    Iut massimo (mq/mq) max 0,20 - all’interno della

    macroarea di Roccaporena tale indice è

    ridotto della metà

    Indice di permeabilità - (Ip): (%) min 20% della superficie fondiaria del

    lotto libera da costruzioni

    Altezza edificio (ml) max 8,50.

    3. La realizzazione delle attrezzature per lo sport e il tempo liberò dovrà tenere conto della

    morfologia del sito al fine di limitare al minimo gli interventi di riporto e di scavo comunque da

    contenere nel limite di ml 1,50 in rilevato e in scavato rispetto alla quota del piano naturale di

    campagna.

    ART. 41 - DISCIPLINA DELLE ZONE De

    1. In tali zone è prevista la conservazione d’uso e di volume, anche a seguito di ristrutturazione

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    edilizia che preveda la demolizione successiva ricostruzione, delle strutture zootecniche

    realizzate a seguito degli eventi sismici del 1979 ubicate nelle località di Civita e Chiavano.

    2. In dette zone non sono previsti standard pubblici.

    ART. 42 - DISCIPLINA DELLE ZONE Dl

    1. In tali zone sono sempre compatibili gli impianti di distributori di carburante e le relative

    strutture accessoriea carattere non prevalente come: servizi di lavaggio e autolavaggio ed

    attività di bar fino ad un massimo di 60 mq. I parcheggi, proporzionati secondo l’impianto, non

    potranno essere adibiti alla sosta dei veicoli estranei all’uso del distributore.

    2. Secondo quanto disposto all’art. 7 e 42 delle NTA parte strutturale dovranno essere rispettati i

    seguenti parametri urbanistici, come disciplinati dal R.R. 2/2015:

    Dl Iut massimo (mq/mq) max 0,13

    Indice di permeabilità - (Ip): (%) min 20% della superficie fondiaria del

    lotto libera da costruzioni

    Altezza edificio (ml) max 4,50.

    3. In dette zone non sono previsti standard pubblici.

    4. I Per la realizzazione dei nuovi impianti si rimanda alla normativa regionale di settore, fermo

    restando che:

    - La localizzazione dei nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti deve essere tale da non

    interferire negativamente con la visuale anche parziale dei beni di interesse e pertanto è vietata

    la loro installazione nelle zone omogenee A e nelle aree di pertinenza o limitrofe ad edifici tutelati

    ai sensi del D. Lgs. 42/2004;

    - Nell' installazioni di impianti di distribuzione dovranno essere osservare le distanze fissate per le

    linee elettriche; tutti gli scarichi, compresi quelli degli impianti di lavaggio degli autoveicoli

    dovranno essere autorizzati e realizzati secondo quanto previsto dalle leggi in materia.

    ART. 43 - DISCIPLINA DELLE ZONE Dm e Dm1

    1. In tali zone sono sempre compatibili le seguenti destinazioni: circuiti e impianti per corse

    motoristiche e relative strutture complementari purché previste in un progetto unitario del

    comparto.

    2. Secondo quanto disposto all’art. 7 e 42 delle NTA parte strutturale dovranno essere rispettati i

    seguenti parametri urbanistici, come disciplinati dal R.R. 2/2015:

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    Dm e Dm1 Indice di copertura – (Ic): (mq/mq) max 0,10;

    Iut massimo (mq/mq) max 0,066

    Indice di permeabilità - (Ip): (%) min 50% della superficie fondiaria del

    lotto libera da costruzioni

    Altezza edificio (ml) max 6,50.

    3. L’attuazione dovrà prevedere interventi paesaggistico-ambientali come il miglioramento degli

    standard ambientali e la riduzione dell’inquinamento acustico.

    4. La realizza