Maggioli belisario def

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Avv. Prof. Ernesto Belisario http://blog.ernestobelisario.eu Bologna, 14 dicembre 2010 I SITI WEB DELLE PA cosa dicono le norme? 1

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Avv. Prof. Ernesto Belisariohttp://blog.ernestobelisario.eu

Bologna, 14 dicembre 2010

I SITI WEB DELLE PAcosa dicono le norme?

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TESTI E MATERIALI DI INTERESSE1) Fulvio Sarzana di S.Ippolito, E-Government: profili teorici

ed applicazioni pratiche del governo digitale, La Tribuna – 2003.

2) Giuseppe Cassano – Carmelo Giurdanella, Il Codice della Pubblica Amministrazione Digitale. Giuffrè – 2005.

3) Angelo Giuseppe Orofino, Forme elettroniche e procedimenti amministrativi, Cacucci – 2008.

4) Marianna Quaranta, Il Codice della Pubblica Amministrazione Digitale. Liguori – 2007.

5) Ernesto Belisario, La nuova Pubblica Amministrazione Digitale, Maggioli – 2009.

6) Alberto Bicocchi - Eva Contino - Tiziano Tessaro, L’albo pretorio elettronico, Maggioli – 2010.

7) Ernesto Belisario - Gianluigi Cogo - Roberto Scano, I siti web delle pubbliche amministrazioni, Maggioli – 2010.

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SITOGRAFIA

1) Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione

www.innovazionepa.gov.it

2) Dossier “Dominio gov.it”

http://www.governoitaliano.it/GovernoInforma/Dossier/dominiogovit/

3) DigitPA

www.digitpa.gov.it

4) Osservatorio Accessibilità siti Web PA

http://www.accessibile.gov.it/

5) Egov

http://egov.maggioli.it

6) Diritto 2.0

http://blog.ernestobelisario.eu

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SOMMARIO

‣ Trasparenza e contenuti obbligatori

‣ Privacy e dati sensibili: come regolarsi

‣ Contenuti e responsabilità

‣ Accesso ai siti con profilo, gestione dei profili, policy

‣ Le condizioni d'uso dei siti

‣ Trasparenza, formati documentali, dati aperti

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OBIETTIVI

INTRODUZIONE ALLE NORMATIVE RILEVANTI

n Presentare i concetti base

n Evidenziare le disposizioni maggiormente innovative

n Fornire gli strumenti per una corretta valutazione delle opportunità e dei profili problematici delle nuove normative

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PREMESSA

La tecnologia... è una cosa curiosa. Ti dà grandi doni in una mano, e ti pugnala alle spalle con l'altra.

(Charles Percy Snow)

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“Gli presentano il progetto per lo snellimento della burocrazia. Ringrazia vivamente. Deplora l’assenza del

modulo H. Conclude che passerà il progetto, per un sollecito esame, all’ufficio competente, che sta

creando”.Ennio Flaiano, Diario Notturno

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PREMESSA

Voglio consegnare alla storia quel che è successo in cielo il giorno prima delle idi di ottobre, inizio di un anno straordinario, di un'età felicissima. Non ci sarà posto né per il rancore, né per l'adulazione. Quello che sto per raccontare è tale e quale a come è accaduto. Nell'ipotesi che qualcuno venisse a chiedermi la fonte di tali avvenimenti, è bene mettere subito in chiaro questo: se la cosa non mi andrà a genio, non risponderò.

(Lucio Anneo Seneca - Apokolokyntosis)

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I SITI WEB DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

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FONTI NORMATIVE• Legge n. 4/2004

• D.LGS. n. 82/2005

• Legge n. 69/2009

• D. LGS. n. 150/2009

• Direttiva PCM 30.05.2002

• Direttiva Ministero Innovazione n. 8/2009

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RAPPORTO ISTAT 2009

Il sito web istituzionale è presente nel 91,3 per cento delle amministrazioni locali ed è ormai diffuso nella totalità delle Regioni e delle Province rispondenti. L’esistenza di un sito web istituzionale è pressoché totale anche nei Comuni con più di 5.000 abitanti, mentre si riduce di circa 11 punti percentuali in quelli più piccoli (87,7 per cento).

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RAPPORTO ISTAT 2009

Per quanto riguarda i servizi disponibili on-line, nel 2009 l’89,8 per cento delle amministrazioni con sito web ha dichiarato di consentire agli utenti l’accesso a servizi di visualizzazione e/o acquisizione delle informazioni, il 67,8 per cento la possibilità di scaricare modulistica, il 15,6 per cento di inoltrarla on-line e il 7,6 per cento l’avvio e la conclusione per via telematica dell’intero iter relativo al servizio richiesto.

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RAPPORTO ISTAT 2009

Il 13 per cento di amministrazioni locali con sito web permette a cittadini e imprese di effettuare pagamenti on-line. Le frequenze maggiori si registrano nel Nord-est (19,5 per cento) e nei Comuni di maggiore dimensione (44,8 per cento). Il monitoraggio del sito web sull’utilizzo dei servizi offerti on-line viene effettuato da circa tre amministrazioni locali su dieci, con quote particolarmente elevate nel caso delle Regioni (81,8 per cento), dei Comuni con almeno 60.000 abitanti (72,2 per cento) e dei Comuni della Provincia autonoma di Bolzano (84,4 per cento).

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L’AMMINISTRAZIONE DIGITALE

D. LGS. N. 82/2005

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INFORMATIZZAZIONE DELLA P.A.

• “INFORMATICA PARALLELA”

• Eccessiva prolificità normativa (oltre 2.500 atti normativi)

• Mutamento dell’Amministrazione italiana

“Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le Amministrazioni Pubbliche incentivano l’uso della telematica, nei rapporti interni, tra le

diverse Amministrazioni e tra queste e i privati”

Art. 3 –bis, legge 7 agosto 1990, n. 241

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IL CODICE DELLAAMMINISTRAZIONE DIGITALE

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Entrato in vigore il 1º gennaio 2006, si compone di 92 articoli.

Contiene le disposizioni per garantire il diritto di ogni cittadino a usufruire dei servizi della P.A. anche on-line e l’obbligo per la P.A. di snellire le procedure e di rendere tutti i servizi e le comunicazioni interne ed esterne per via telematica.

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IL CODICE DELLAAMMINISTRAZIONE DIGITALE

2/5

Il CAD ha ordinato e riunito norme già esistenti (in parte già accorpate dal legislatore nel DPR. 28 dicembre 2000, n. 445: Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e ne ha introdotte di nuove per nuovi servizi e nuove opportunità.

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IL CODICE DELLAAMMINISTRAZIONE DIGITALE

3/5

Nella P.A. digitale le Amministrazioni cooperano tra loro e costituiscono una rete integrata di cui il CAD definisce principi e finalità:

- la riorganizzazione gestionale e dei servizi (art. 12)- il federalismo efficiente (art. 14)- la cooperazione (artt. 17, 63, 68)- la gestione informatica dei procedimenti (art. 41)- la trasmissione informatica dei documenti (art. 45 ss.)- la disponibilità dei dati (artt. 50, 58)- le basi di dati di interesse nazionale (art. 60)

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IL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE

4/5

Nuovi diritti- diritto all’uso delle tecnologie (art. 3)- diritto all’accesso e all’invio di documenti digitali (art. 4)- diritto ad effettuare qualsiasi pagamento in forma digitale (art. 5)- diritto a ricevere qualsiasi comunicazione pubblica per e-mail (art.

6)- diritto alla qualità del servizio e alla misura della soddisfazione (art.

7)- diritto all’alfabetizzazione informatica (art. 8)- diritto alla partecipazione (art. 9)- diritto a trovare on-line tutti i moduli e i formulari validi e

aggiornati (art. 57)

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IL CODICE DELLAAMMINISTRAZIONE DIGITALE

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I nuovi diritti sono garantiti dalla disponibilità dei seguenti strumenti innovativi:

- i documenti informatici (artt. 1, 20 ss., 39, 40) e le firme elettroniche (artt. 1, 20, 21, 24 ss.)- l’archiviazione ottica (artt. 42, 43)- la posta elettronica certificata (artt. 6, 48)- i siti Internet delle P.A. (artt. 53, 54)- le carte elettroniche (artt. 1, 66)

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I PRINCIPI

1. Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

2. Le disposizioni del presente codice si applicano alle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, salvo che sia diversamente stabilito, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e comunque nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione.

(art. 2, commi 1 e 2, D. lgs. n. 82/2005)

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DATI DELLE P.A. 1/2

1. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i d o c u m e n t i i n f o r m a t i c i d e l l e P u b b l i c h e Amministrazioni costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

2. Nelle operazioni riguardanti le attività di produzione, immissione, conservazione, riproduzione e trasmissione di dati, documenti ed atti amministrativi con sistemi informatici e telematici, ivi compresa l'emanazione degli atti con i medesimi sistemi, devono essere indicati e resi faci lmente individuabil i s ia i dati relat ivi a l le Amministrazioni interessate, sia il soggetto che ha effettuato l'operazione.

(art. 22, commi 1 e 2, D. lgs. n. 82/2005)

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DATI DELLE P.A. 2/2

1. Le Pubbliche Amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente.

2. La Pubblica Amministrazione titolare del procedimento può raccogliere in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati; all’atto della comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunica agli interessati le modalità per esercitare in via telematica i diritti di cui all’articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.

(art. 41, commi 1 e 2, D. lgs. n. 82/2005)

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L’EVOLUZIONE NORMATIVA

Principi costituzionali

Art. 3 - Principio di eguaglianza

Necessità di garantire a tutti l’accesso all’informazione.

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L’EVOLUZIONE NORMATIVA

Principi costituzionali

Art. 21 - Libertà di informazione

Non solo libertà di informare… ma anche libertà di informarsi, di accedere alle fonti di informazione.

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comunicazione pubblica online non bidirezionale

spontaneismo

prevalenza siti vetrina

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I PROBLEMI

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LAWIS

THE ANSWER

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GLI OBBLIGHI

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DATI DELLE P.A.

n disponibilità dei dati (artt. 50-51)n accesso telematico (art. 52)n siti internet delle Amministrazioni (artt. 53-54)n moduli e formulari in rete (art. 57)

CAPO V

DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SERVIZI IN RETE

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DISPONIBILITÀ DEI DATI

Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

(art. 2, comma 1, D. lgs. n. 82/2005)

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DISPONIBILITÀ DEI DATI

I dati delle Pubbliche Amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall’ordinamento, da parte delle altre Pubbliche Amministrazioni e dai privati.

(art. 50, comma 1, D. lgs. n. 82/2005)

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IMPREVISTI DA EVITARE…

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/manchester/5031156.stm

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SITI INTERNET DELLE P.A.

Lo sviluppo dei siti web istituzionali rappresenta lo strumento più immediato a disposizione delle Amministrazioni per lo sviluppo dei servizi in rete.

Un sito web istituzionale svolge un ruolo molto importante nella complessa dinamica dei rapporti tra P.A., cittadini e soggetti economici, essendo, infatti, lo strumento attraverso il quale la Pubblica Amministrazione può presentarsi all’utente con una veste uniforme, facilmente riconoscibile e in qualche modo garantita, razionalizzando i contenuti informativi e uniformando le interfacce nei confronti degli utenti.

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dati obbligatori

Informazioni relative alla struttura degli uffici

Trasparenza, valutazione e merito

Procedimenti amministrativi e servizi on line

Pubblicità legale

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SITI INTERNET DELLE P.A.

1. Le pubbliche amministrazioni centrali realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i princìpi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità. Sono in particolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati di cui all'articolo 54

(art. 53, D. lgs. n. 82/2005)

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SITI INTERNET DELLE P.A.1) l’organigramma, l’articolazione degli uffici, le attribuzioni e l’organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, nonché il settore dell’ordinamento giuridico riferibile all’attività da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di riferimento;2) l’elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile e l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale,nonché dell’adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 legge n. 241/1990;3) le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 legge n. 241/1990;4) l’elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata di cui al d.P.R. n. 68/2005;5) le pubblicazioni di cui all’articolo 26 legge n. 241/1990, nonché i messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla legge n. 150/2000;6) l’elenco di tutti i bandi di gara e di concorso;7) l’elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione,indicando i tempi previsti per l’attivazione medesima.

(art. 54, D. lgs. n. 82/2005)

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SITI INTERNET DELLE P.A.

Ciascuna Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di pubblicare le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale

di dirigenti e dei segretari comunali e provinciali, nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello

dirigenziale.

(art. 21, comma 1, Legge. n. 69/2009)

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SITI INTERNET DELLE P.A.

Le Amministrazioni hanno altresì l’obbligo di individuare le buone prassi esistenti al proprio interno e di divulgarle attraverso il proprio sito internet (art. 23, comma 2, Legge n. 69/2009).

Si tratta di un adempimento assai rilevante perché è espressamente previsto che “l’elaborazione e la diffusione delle buone prassi sono considerate ai fini della valutazione del personale”.

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SITI INTERNET DELLE P.A.

“Al fine di aumentare la trasparenza dei rapporti tra le amministrazioni pubbliche e gli utenti, a decorrere dal 1° gennaio 2009 ogni amministrazione pubblica determina e pubblica, con cadenza annuale nel proprio sito internet o con altre forme idonee: a) un indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato “indicatore di tempestività dei pagamenti”; b) i tempi medi di definizione dei procedimenti di erogazione dei servizi con riferimentoall’esercizio finanziario precedente” .

(art. 23, comma 5, legge n. 69/2009).

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SITI INTERNET DELLE P.A.

A parziale modifica di quanto già disposto dal CAD, è previsto, inoltre, che - alla data di entrata in vigore della legge (4 luglio 2009) - tutte le Amministrazioni che dispongono già di un proprio sito Internet sono tenute a pubblicare nella home page del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta (art. 34, comma 1, legge n. 69/2009). Le Amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili.

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SITI INTERNET DELLE P.A.

Entro il 31 dicembre 2009 le Amministrazioni che già dispongono di propri siti dovranno anche pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico (art. 34, comma 1, legge n. 69/2001). Tali processi, è stabilito, devono essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell’avanzamento delle pratiche.

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SITI INTERNET DELLE P.A.

È espressamente previsto che “a far data dal 1° gennaio 2011, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”.

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SITI INTERNET DELLE P.A.

L’art. 32, comma 2, legge n. 69/2009 prevede inoltre che “Dalla stessa data del 1º gennaio 2011, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all’adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all’indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici,secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza”.

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SITI INTERNET DELLE P.A.

È espressamente previsto (art. 32, comma 5, legge n. 69/2009) che le pubblicazioni effettuate in forma cartacea dopo il 1° gennaio 2011 non avranno effetto di pubblicità legale; è quindi opportuno che le Amministrazioni abbiano la consapevolezza del fatto che l’eventuale pubblicazione cartacea avrebbe solo finalitàintegrativa.

Per il momento, anche per ovvie ragioni di compatibilità con la normativa comunitaria in materia di appalti, sono fatte salve soltanto le pubblicità in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana previste dal Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163/2006).

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SITI INTERNET DELLE P.A.

(art. 57, D. Lgs. n. 82/2005)

1. Le Pubbliche Amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili anche per via telematica l'elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini d e l l e dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle d i c h i a r a z i o n i sostitutive di notorietà.

2. Trascorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore d e l presente codice, i moduli o i formulari che non siano s t a t i pubblicati sul sito non possono essere richiesti ed i r e l a t i v i procedimenti possono essere conclusi anche in a s s e n z a d e i suddetti moduli o formulari.

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CONFORMITA’ CONTENUTI SITI WEB PA

Le pubbliche amministrazioni garantiscono che le informazioni contenute sui siti siano conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito.

(art. 54, comma 4, D. Lgs. n. 82/2005)

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CONFORMITA’ CONTENUTI SITI WEB PA

La difformità tra il bando pubblicato sulla G.U.C.E. e quello apparso sul sito web dell’Amministrazione, concretizzatesi nella previsione, in seno alla sola versione web, di taluni requisiti a pena di esclusione, comporta l’illegittimità della procedura

(C.d.S. n. 1949/2007)

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Le  norme  in  materia  di  si-  Web  della  PA  sono  sanzionate?

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ACCESSIBILITA’:

➡ L.  4/2004  (anche  responsabilità  dirigenziale)

➡ DiriJo  soggeKvo  ex  art.  4  L.  4/2004

Possibile  impugnazione  acquis2  beni  informa2ci

Possibile  nullità  contra7  appalto  per  si2  web

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Page 63: Maggioli belisario def

Se  il  Programma  trasparenza  rimane  inaJuato  e  non  assol-  obblighi  

pubblicazione  online

niente  retribuzione  di  risultato  ai  dirigen-!

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D.Lgs. n. 198/2009:

class action amministrativa

diffida a provvedere entro 90 gg.

diversamente G.E. del T.A.R.

pubblicazione online del ricorso e delle azioni di ottemperanza alla sentenza

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..occorre  che  gli  En-  si  meJano  al  passo  della  norma-va..

..velocemente..

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Page 66: Maggioli belisario def

I PROBLEMI APERTI

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Page 67: Maggioli belisario def

LA PRIVACY È UN FALSO PROBLEMA?

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DIRITTO DI ACCESSOE INFORMAZIONE

1. Tutti gli atti dell’amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

(art. 10, D. Lgs. n. 267/2000)

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... E LA PRIVACY DEI DIPENDENTI?

3-bis. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa v a l u t a z i o n e s o n o r e s e a c c e s s i b i l i dall'amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonchè le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, i d o n e e a r i v e l a r e t a l u n a d e l l e i n f o r m a z i o n i d i cui all'art. 4, comma 1, lettera d)

(art. 1, D. Lgs. n. 196/2003 come modificatodall’art. 14, comma 1, Legge n. 183/2010)

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PRIMA DI PUBBLICARE BISOGNA AVER GIÀ RISOLTO I PROBLEMI DI

PRIVACY

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ALTRI PROBLEMI APERTI

n Quale formato va sul sito?n Serve la firma digitale o anche il riferimento temporale?n Che fine ha fatto la referta/relata?n Originale agli atti per l’accesso: posizione qualificata e differenziata per la tutela di situazioni giuridicamente rilevantin Omissis all’albo il “notum sit omnibus” per un interesse diffuso e non “particulare”n Estrazione di copia dal web: è possibile inibire?

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COSA DICEVA IL CAD ...

3. Le copie su supporto informatico di documenti formati in origine su altro tipo di supporto sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all’originale è assicurata dal funzionario a ciò delegato nell’ambito dell’ordinamento proprio dell’amministrazione di appartenenza, mediante l’utilizzo della firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71.

(art. 22, D. Lgs. n. 82/2005)

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... MODIFICATO DAL DECRETO ANTICRISI

I commi 4 e 5 dell’articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell’amministrazione digitale», sono sostituiti dai seguenti: «4. Le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia di documenti analogici originali, formati in origine su supporto cartaceo o su altro supporto non informatico, sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale è assicurata da chi lo detiene mediante l’utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 71».

(art. 16, comma 12, Legge n. 2/2009)

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I FORMATI IDONEI ALLA CONSERVAZIONE

1. Devono essere “open” e non proprietari2. Devono essere auto-consistenti e autoesplicativi3. Non devono contenere istruzioni interne (ad es. macro) in grado di modificarne il contenuto4. Devono essere bene documentati

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DIGITPA ED I FORMATI

4. Il CNIPA istruisce ed aggiorna, con periodicità almeno annuale, un repertorio dei formati aperti utilizzabili nelle pubbliche amministrazioni e delle modalità di trasferimento dei formati.

(art. 68, D. Lgs. n. 82/2005)

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LE PRASSI DA EVITARE…

Dioniso, l’antico tiranno di Siracusa, appendeva sui muri più alti della città le

tavole delle leggi da lui emanate, in modo da rendere difficile ai cittadini conoscerle

ed applicarle.

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CONDIZIONI D’USODEI SITI

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LE LINEE GUIDA

Ogni sito pubblico deve fornire ai propri utenti una informativa chiara e completa in merito a:

- caratteristiche generali dei contenuti proposti dal sito e loro corretto utilizzo;

- modalità di trattamento dei dati eventualmente resi disponibili dagli utenti.

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LE LINEE GUIDA

L a c o n s u l t a z i o n e d e l l a p o l i c y d e v e e s s e r e costantemente disponibile all’interno del piè di pagina del sito. È opportuno distinguere i due tipi di contenuti:

1) il primo sarà indirizzato dall’etichetta “Note” o “Note legali”;

2) il secondo dall’etichetta “Privacy” o “Protezione dei dati personali”.

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NOTE LEGALINelle “Note legali” devono essere fornite informazioni almeno in relazione ai seguenti argomenti:

a) copyright: possibilità e limitazioni in ordine all’utilizzo dei contenuti del sito;

b) utilizzo del sito: responsabilità derivanti dall’utilizzo del sito;

c) accesso a siti esterni collegati: responsabilità sui contenuti di siti esterni collegati;

d) download: regole per l’utilizzo dei materiali scaricabili dal sito.

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PRIVACY

Nella sezione “Privacy” devono essere descritte le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali e degli utenti che interagiscono con i servizi resi disponibili. Si tratta di una informativa da rendere ai sensi del Decreto legislativo 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

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PRIVACY

In particolare, devono essere oggetto di attenzione gli adempimenti “informativi”, con cui - cioé - si dica all’utente cosa si farà dei suoi dati personali, a chi li si comunicherà, quali sono i suoi diritti e a chi rivolgersi per eventuali lamentele.

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CONTENUTO INFORMATIVA

Dati di navigazione Dati forniti volontariamente dall'utente Cookies

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TIPI DI DATI TRATTATIDati di navigazione

Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo ed all'ambiente informatico dell'utente. Tali dati devono essere utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e sono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione. I dati possono essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.

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TIPI DI DATI TRATTATI

Dati forniti volontariamente dall'utente

Molti servizi web prevedono l'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati sul sito che comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. Specifiche informative di sintesi (disclaimer) debbono essere visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta. Deve essere inoltre indicato il trattamento di dati sensibili o giudiziari eventualmente forniti dall'utente nel corpo della mail.

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PRIVACYCookies

Nessun dato personale degli utenti deve essere di proposito acquisito dal sito. Non deve essere fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né debbono essere utilizzati cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. L'uso di cookies di sessione (che non debbono venire memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e debbono svanire con la chiusura del browser) deve essere strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito, evitando il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti, e non debbono consentire l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente. L'utilizzo di cookies permanenti deve essere strettamente limitato all'acquisizione di dati statistici relativi all'accesso al sito. L'eventuale disabilitazione dei cookies sulla postazione utente non deve influenzare in alcun modo l'interazione con il sito.

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DATI PER IL MONITORAGGIO

Ogni Amministrazione deve organizzare adeguatamente la rilevazione di dati statistici utili a comprendere il livello di utilizzo del proprio sito, i contenuti

più graditi, quelli più ricercati all’interno del sito, quelli maggiormente intercettati dai motori di ricerca esterni.

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DATI PER IL MONITORAGGIO

Un monitoraggio costante di tale tipologia di dati è alla base del processo di continuo miglioramento che deve essere attivo su ogni sito istituzionale per fidelizzare l’utenza e accrescerla nel tempo. Il set minimo di dati di cui si richiede la misura è il seguente: a) visitatori unici: rappresentano il numero di visitatori non duplicati - calcolati una sola volta - di un sito web durante uno specifico periodo di tempo14; è indice del livello di diffusione del sito; b) sessioni utente: rappresentano il periodo di interazione tra il browser di un visitatore e il sito che termina con la chiusura della finestra del browser o del programma del browser, oppure dopo uno specifico periodo di tempo di inattività dell'utente su tale sito; è indice del livello di utilizzodi un sito; c) pagine viste: rappresentano il numero di volte in cui una pagina - cioè un’unità analiticamente definibile di contenuti richiesti da un visitatore - è stata visualizzata; è indice del livello di interesse ai contenuti del sito.

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DATI PER IL MONITORAGGIO

Per i siti già in esercizio, tali dati, riferiti all’ultimo anno15, devono essere forniti al momento dell’iscrizione del sito al dominio .gov.it. Ogni Amministrazione deve rendere disponibili mensilmente i citati dati, pubblicati nella sezione www.nomesito.gov.it/datimonitoraggio, per le azioni di monitoraggio, di cui all’art. 3 della Direttiva n. 8/2009, curate da DigitPA.

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LE NUOVE PROSPETTIVE

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DELIBERAZIONE 105/2010

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TRASPARENZA

“accessibilità totale (...) delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione (...)”

(art. 11 D. Lgs. n. 150/2009)

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“Se c’è abbastanza gente a guardare, tutti gli errori vengono corretti”.

Linus Torvalds

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E-GOV

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GOV 2.0

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T-GOV

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U-GOV

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OPEN GOV

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I TRE PILASTRI DELL’OPEN GOV

TRASPARENZA

promuovere la responsabilità degli amministratori, fornendo tutte le informazioni su ciò che l’Ente sta facendo

PARTECIPAZIONE

fornire ai cittadini l’opportunità di partecipare al processo decisionale

COLLABORAZIONE

utilizzare strumenti innovativi per consentire la collaborazione tra tutti i livelli di governo e gli amministrati

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OPEN DATA

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COS’E’?

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DI COSA STIAMO PARLANDO? 1/2

I dati sono noiose scatole marroni, ed è così che ce li immaginiamo, no? Perché i dati di per sé non sono di immediata applicazione Ma in realtà, i dati determinano tantissime cose nelle nostre vite e ciò accade perché c’è qualcuno che prende quei dati e ne fa qualcosa.

(Tim Berners-Lee, padre del WWW)

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DI COSA STIAMO PARLANDO? 2/2

Iniziamo coi dati governativi. Barack Obama, in un discorso, ha dichiarato, che i dati del governo americano sarebbero stati resi disponibili su Internet in formati accessibili. E io spero proprio che li rendano disponibili come dati linkati. Questo è importante. Perché è importante? Non solo per questioni di trasparenza, certo, la trasparenza dei governi è importante, ma quei dati — sono i dati di tutti i dipartimenti del governo Pensate a quanti di quei dati sono legati a come si vive in America. Sono veramente utili. Hanno valore. Posso utilizzarli nella mia azienda. Se fossi un ragazzino, potrei utilizzarli per i miei compiti a casa. Stiamo parlando di come far girare meglio il mondo rendendo accessibili questi dati.

(Tim Berners-Lee, padre del WWW)

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I FATTORI DEL CAMBIAMENTO

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EVOLUZIONE TECNOLOGICA

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GLOBALIZZAZIONEDEI MERCATI

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“ECONOMIADELLA CONOSCENZA”

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SUDDITOVS

CITTADINO

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“Go to where your clients are!”

Barack Obama

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DEFINIZIONE

Con Open Data si fa riferimento ad una filosofia, che è al tempo stesso una pratica, che implica che alcune tipologie di dati siano liberamente accessibili a tutti sul Web, senza restrizioni di copyright, brevetti o altre forme di controllo che ne limitino la riproduzione.

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vantaggi

Libertà di usare i dati

Libertà di condividerli e ri-distribuirli

Le potenzialità del mashup

Possibilità di contribuire all’aggiornamento dei dati

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MONITORAGGIODELLA SPESA PUBBLICA

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Quando i dati sono “aperti”?

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OPEN DATAQuando sono resi disponibili nel modo “giusto”:

ü Completiü Primariü Tempestiviü Accessibili

ü Leggibili da computerü Non discriminatoriü Non proprietariü Liberi (...e gratuiti?)

Fonte http://wiki.opengovdata.org/index.php?title=OpenDataPrinciples

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Quali formati?

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Cosa significa per l’Amministrazione?

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In almeno due modi:

TRASPARENZA

DIALOGO E COLLABORAZIONE CON I CITTADINI

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US – Open Government

UK – Smarter Government

Australia – Government 2.0

il resto del mondo

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US – Open Government #datagov

The President’s SAVE Award

Open Government Innovations Gallery

• ObjectivesOpening “doors and data” to all citizens to promote transparency, participation and collaboration

• LeadWhite House Office of Management and Budget in collaboration with Chief Technology Officer

and Chief Information Officer

• Key Milestones- Jan. 21, 2009: Memorandum on Transparency and Open Government for the Heads of Executive

Departments and Agencies- May 21-July 26: Consultation Process

- Dec. 8, 2009: Open Government Directive and Cabinet Commitments (20 dataset release projects) - December 2009 Progress Report to the American People

• Major Projects to date include Recovery.gov, Data.gov, Federal Register 2.0, and many more

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UK – Smarter Government

• Objectives Radically opening up data and public information, releasing thousands of public data sets and

making them free for re-use

• Lead Office of Public Sector Information, Information Commissioners, and Cabinet Office

• Key Milestones - 2007: Power of Information Review - February-March 2009: Wiki-based report of Power of Information Taskforce, with dedicated blog - March 2009: Initial response from government in the Strategic Government section of “Working Together – Public Services on your side” - Dec. 7, 2009: Speech delivered by Prime Minister Gordon Brown on Smarter Government

• Projects “Show Us a Better Way” contest; data.gov.uk; several Web 2.0 projects from outside government: e.g. MySociety.org; FixMYStreet.com; TheyWorkForYou.com; PatientOpinion.com

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Australia – Government 2.0

• Objectives “Build a public service that is smarter, more responsive, more strategic and personally

rewarding

• Key Milestone December 2009: Government 2.0 taskforce’s report “Engage: getting on with Government 2.0

• Recommendations (13), including: - Declaration of Open Government by the Federal Government

- Appointment of a lead agency - Make public sector information open, accessible and reusable.

- Exhaust options to protect privacy and confidentiality before seeking an exemption - Use of information publication schemes to encourage the widest disclosure of information of general

interest - Help agencies to overcome barriers

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PERCHÉ LIBERARE I DATI?

• Perché le persone li vogliono, e sono convinte di averli già pagati

• Perché la liberazione produce dei benefici sociali, culturali ed economici

• Perché anche le PA ne ricaverebbero notevoli vantaggi

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COME SI FA L’OPEN DATA?

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COME SI FA L’OPEN DATA?

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COME SI FA L’OPEN DATA?

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COME SI FA L’OPEN DATA?

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COME SI FA L’OPEN DATA?

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COME SI FA L’OPEN DATA?

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COME SI FA L’OPEN DATA?

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COME SI FA L’OPEN DATA?

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e in Italia ?

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CIVIC HACKING& MASHUP

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THE “OLD” WAY

Ingenti somme di denaro

Molti mesi

Risultanti deludenti

... ricordate “Italia.it”?

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THE “NEW” WAY

Open data / Open Source +

Talento dei cittadini +

Fama e fortuna =

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le resistenze

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TRASPARENZA

RIGHT TO KNOW

NEED TO KNOW

vs.

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norme rilevanti

Codice Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/2005)

Riutilizzo informazioni settore pubblico (D. Lgs. n. 36/2006 – Dir. 2003/98/CE)

Recepimento Dir. INSPIRE (D. Lgs. n. 32/2010)

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privacy

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the three laws of open government data

1. If it can’t be spidered or indexed, it doesn’t exist2. If it isn’t available in open and machine readable format, it can’t engage3. If a legal framework doesn’t allow it to be repurposed, it doesn’t empower

(David Eaves)

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copyright

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UN FUTURO PROSSIMO?

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bozza decreto modifica Codice Amministrazione

Digitale

1-bis. Le Pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare e rendere fruibili i dati pubblici di cui sono titolari, promuovono progetti di elaborazione e di diffusione degli stessi

(art. 52)

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parere Senato modifica Codice Amministrazione Digitale

All’articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 1 è inserito dal seguente:«1-bis. Per accrescere la trasparenza, favorire la partecipazione informata di cittadini e imprese e creare nuove opportunità economiche, le Amministrazioni rendono disponibili ed accessibili i propri dati con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione in almeno un formato aperto di cui all'articolo 68, comma 3, del presente Codice. Le modalità con cui le Amministrazioni provvedono a tale pubblicazione, nel pieno rispetto della normativa in materia di diritto d'autore e protezione dei dati personali, sono definite con Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione.»

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PER CONCLUDERE...

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abbiamo capito che...

le norme tracciano una check list

è necessaria un’adeguata organizzazione (responsabile del procedimento di pubblicazione)

il mancato rispetto delle norme espone l’ente e gli agenti pubblici a sanzioni e responsabilità

... il sistema sta evolvendo in senso “Open”

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GRAZIE

blog.ernestobelisario.eufacebook.com/amministrazionedigitale

[email protected]

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